Si riporta la risposta fornita con la nota del 19.10.2012 dalla DGAI del Ministero del Lavoro ,in conformita' alla previsione dell'art.9 dec.legvo n.124/04, all'interrpello n.29/12 formulato dalla Confcommercio circa l'indennita' di mobilita'
Diritto all'indennità di mobilità per i dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di CIGS
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La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere
a) se sia o meno possibile, per un'impresa esercente attività commerciale, attivare la procedura di mobilità di cui sopra qualora, durante il periodo di fruizione della CIGS precedentemente concessa, sia venuto meno il requisito occupazionale dei 50 dipendenti richiesto dalle norme di legge per le aziende rientranti nel citato settore.
b) se sia consentito che l'azienda richiedente la mobilità sia passata, senza soluzione di continuità, da un periodo di CIGS per cessazione di attività, ex art. 1 e ss., L. n. 223/1991, ad un periodo di CIG in deroga.
Risposte
a)Premesso che per la mobilita' di azienda in cigs, da un punto di vista letterale, l'art. 4, comma 1, della L. n. 223/1991, nel disciplinare la collocazione in mobilità dei lavoratori che nel corso dell'attuazione del programma di CIGS non possono essere reimpiegati, non pone alcun requisito numerico, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24 che prevede, per contro, la sussistenza del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti per il datore di lavoro che intenda ridurre il personale senza previo ricorso alla CIGS.
Stante quanto sopra, l'impresa potrà avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/1991, durante o al termine dell'intervento della CIGS di cui all'art. 1 della L. n. 223/1991, nel corso delle sospensioni dal lavoro ai sensi della relativa disciplina, anche qualora il livello occupazionale sia sceso al di sotto del limite dimensionale di cui trattasi.
b)Del resto costituisce conseguenza naturale dell'intervento straordinario di integrazione salariale e dell'attuazione del piano di risanamento aziendale e di gestione degli esuberi (soprattutto nei casi di CIGS per crisi aziendale) una riduzione di organico dell'azienda. Pertanto, riconoscere il trattamento di mobilità e le relative procedure di garanzia soltanto ai lavoratori che facevano parte dell'azienda in un momento in cui la stessa possedeva il requisito dimensionale di cui all'art. 1 della L. n. 223/1991 non garantirebbe la parità di trattamento tra lavoratori licenziati in periodi diversi, sia pure nell'ambito di un unico processo di ridimensionamento legato ad un intervento concomitante o senza soluzione di continuità di CIGS e mobilità.
Alla medesima conclusione occorre pervenire anche nel caso in cui l'azienda transiti da un periodo di CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'art. 1 della L. n. 223/1991 ad un periodo di CIGS in deroga, durante il quale giunge alla collocazione in mobilità dei lavoratori.
Tali lavoratori avranno diritto all'accesso alla mobilità di cui alla L. n. 223/1991 e non alla mobilità in deroga in quanto il requisito dimensionale va valutato, in ogni caso, al momento della presentazione della richiesta di CIGS.
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