In riferimento alle modifiche legislative intervenute in materia di pensioni,allo scopo   di  favorire  l'intervento del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa,è stato adottato il Decreto del Ministro del Lavoro   sottostante-

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DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 2012, n. 68157

Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa

Art. 1

1. In deroga all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «pensione di anzianità» sono sostituite dalle parole «pensione anticipata».

2. In deroga all'art. 6, comma 2, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, la parola «anzianità» è sostituita dalla parola «anticipata».

3. In deroga all'art. 6, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 2

1. In deroga all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «pensione di anzianità» sono sostituite dalle parole «pensione anticipata».

2. In deroga all'art. 7, comma 2, del decreto 28 settembre 2000, n. 351 la parola «anzianità» è sostituita dalla parola «anticipata».

3. In deroga all'art. 7, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».

4. In deroga all'art. 7, comma 5, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 3

1. In deroga all'art. 9, lettera c), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «trattamento pensionistico di anzianità» sono sostituite dalle parole «trattamento di pensione anticipata».

Art. 4

1. In deroga all'art. 10, comma 2-bis, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».

Art. 5

1. In deroga all'art. 11 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «alla data del 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 31 dicembre 2012».

Art. 6

1. In deroga all'art. 12, comma 1, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e in ogni caso entro la scadenza del presente decreto, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni di cui al decreto 28 settembre 2000, n. 351, così come derogato dal presente decreto, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale momento presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 7

1. L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2012.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2012, n. 245.

Art. 1

1. In deroga all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «pensione di anzianità» sono sostituite dalle parole «pensione anticipata».

2. In deroga all'art. 6, comma 2, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, la parola «anzianità» è sostituita dalla parola «anticipata».

3. In deroga all'art. 6, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 2

1. In deroga all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «pensione di anzianità» sono sostituite dalle parole «pensione anticipata».

2. In deroga all'art. 7, comma 2, del decreto 28 settembre 2000, n. 351 la parola «anzianità» è sostituita dalla parola «anticipata».

3. In deroga all'art. 7, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».

4. In deroga all'art. 7, comma 5, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 3

1. In deroga all'art. 9, lettera c), del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «trattamento pensionistico di anzianità» sono sostituite dalle parole «trattamento di pensione anticipata».

Art. 4

1. In deroga all'art. 10, comma 2-bis, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012».

Art. 5

1. In deroga all'art. 11 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «alla data del 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti «alla data del 31 dicembre 2012».

Art. 6

1. In deroga all'art. 12, comma 1, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo e in ogni caso entro la scadenza del presente decreto, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni di cui al decreto 28 settembre 2000, n. 351, così come derogato dal presente decreto, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale momento presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 7

1. L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2012.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2012, n. 245.