Si riporta la sottostante risposta che ,in riferimento all'art.9 del dec.legvo n.124/09,la DGAI del Minstero del Lavoro ha fornito con la nota del 19.10.2012 al  all'interpello n.33/12 dell'Univerita' di Roma Tor Vergata  circa l'argomento del titolo.

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L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta composizione delle Commissioni di certificazione, ex art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, istituite presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi esclusivamente di docenti di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, in regime di impegno a tempo definito.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Si ricorda anzitutto che questo Ministero, con risposta ad interpello n. 5/2012, ha chiarito che "non sussistono ostacoli ad una composizione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite presso le Università ovvero le Fondazioni universitarie, che annoveri tra i suoi membri anche la categoria dei docenti di ruolo collocati in regime di impegno a tempo definito. Si precisa comunque che per l'iscrizione e l'operatività delle Commissioni in questione appare indispensabile la presenza di almeno un docente di ruolo a tempo pieno che, avendo attivato almeno un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 328/1980, possa assumere le funzioni di Presidente della Commissione e sottoscrivere la relativa istanza di iscrizione all'Albo".

Fermo restando quanto sopra, appare utile ricordare che, secondo l'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980, l'Università affida l'esecuzione di contratti e convenzioni per attività di ricerca e consulenza "di norma" (e, dunque, ove possibile) ai dipartimenti o a singoli docenti a tempo pieno e che l'art. 11, comma 5, lett. c) del medesimo Decreto sancisce, altresì, che il  regime di impegno a tempo pieno "dà titolo preferenziale" per la partecipazione alle su indicate attività.

Ciò premesso, al fine di non precludere la costituzione di Commissioni di certificazioni e pur ribadendo il contenuto dell'interpello n. 5/2012, si ritiene utile precisare che, laddove nell'organico universitario non siano presenti docenti a tempo pieno di diritto del lavoro, sia sempre possibile che le citate Commissioni siano composte totalmente da docenti di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, in regime di impegno a tempo definito.