Si richiama l'attenzione sulla risposta fornita con la nota del 19.10.2012 dal MLPS all'interpello n.31/12 formulato in materia di ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti dei vettori aerei dall'Assoaereo

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L'Assaereo ha presentato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in ordine alla abrogazione, da parte della L. n. 92/2012 e a partire dal 1° gennaio 2013, dell'art. 1-bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004). Tale disposizione prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

L'istante chiede in particolare se tale abrogazione abbia effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa, "mantenendo gli stessi (anche dopo il 1° gennaio 2013) la dimensione temporale già concordata e la medesima disciplina vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo".

La procedura indicata dall'art. 1-bis del D.L. n. 249/2004 consente di affrontare situazioni di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale nonché di riduzione o trasformazione di attività sulla base di scelte operate essenzialmente dalle parti sociali.

In tale ambito l'accordo sindacale acquista dunque una assoluta "centralità" - come evidenziato anche dall'istante - rappresentando un elemento che, in ragione dei suoi contenuti, può considerarsi dirimente in ordine alla risoluzione della problematica esposta.

Nel contesto, infatti, i decreti ministeriali di concessione del trattamento risultano meramente attuativi dell'accordo e, quindi, si ritiene che siano integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell'accordo, secondo il principio del tempus regit actum.