Nell'ambito dei provvedimenti indirizzati al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico ,si colloca il dec,legge n.78/2010 ,convertito in legge n.122/2010,che tra l'altro prevede all'art.9 commi 2 e 22 quanto segue:
Comma 2." In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro
lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero
importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato
rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai
fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici
complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche
di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la
riduzione prevista nel presente comma. "
Comma 22 "Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.
(( Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui
all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli
anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011,
del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013.
Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del
predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1
e 21, secondo e terzo periodo. ))
Premesso quanto sopra ,si segnala che con la sentenza n . 223 depositata l'11 ottobre 2012 , la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i predetti commi 2 e 22 ,che prevedevano la riduzione del trattamento economico complessivo, del 5% una volta superati i 90.000 euro annui lordi, e del 10% una volta superati i 150.000 euro, per i dirigenti e manager pubblici ed i magistrati, perché in contrasto con il principio di eguaglianza
Per il testo integrale della sentenza citata consultare il seguente linkhttp://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20964&dpath=document&dfile=11102012131520.pdf&content=Corte+Costituzionale,+Sentenza+n.+223/2102,+in+materia+di+trattamento+economico+dei+dipendenti+delle+amministrazioni+pubbliche+-+stato+-+documentazione+-+
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