Nell'ambito  dei provvedimenti indirizzati al   contenimento delle spese in materia di impiego pubblico ,si colloca il dec,legge n.78/2010 ,convertito in legge n.122/2010,che tra  l'altro  prevede all'art.9 commi  2  e 22 quanto segue:

Comma 2."  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'articolo
1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  superiori  a  90.000  euro
lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la  parte  eccedente  il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  dei   Ministri   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001
sono ridotte del 10 per cento; la riduzione  si  applica  sull'intero
importo dell'indennita'. Per i procuratori ed  avvocati  dello  Stato
rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo,  ai
fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del
R.D. 30 ottobre 1933,  n.  1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
periodo del  presente  comma  non  opera  ai  fini  previdenziali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 e successive modifiche e integrazioni,  i  trattamenti  economici
complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche
di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente  titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la
riduzione prevista nel presente comma. "

Comma 22 "Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
((  Per  il  predetto  personale   l'indennita'   speciale   di   cui
all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  spettante  negli
anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno  2011,
del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno  2013.
Tale riduzione non opera ai fini  previdenziali.  Nei  confronti  del
predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1
e 21, secondo e terzo periodo. ))

Premesso quanto sopra ,si segnala che con la sentenza n . 223 depositata l'11 ottobre 2012 , la Corte costituzionale ha  dichiarato  illegittimi i predetti commi 2 e 22  ,che prevedevano la riduzione del trattamento economico complessivo, del 5% una volta superati i 90.000 euro annui lordi, e del 10% una volta superati i 150.000 euro, per i dirigenti e manager pubblici ed i magistrati, perché in contrasto con il   principio di eguaglianza

Per il testo  integrale della sentenza citata consultare il seguente linkhttp://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20964&dpath=document&dfile=11102012131520.pdf&content=Corte+Costituzionale,+Sentenza+n.+223/2102,+in+materia+di+trattamento+economico+dei+dipendenti+delle+amministrazioni+pubbliche+-+stato+-+documentazione+-+