Il diritto al collocamento obbligatorio degli orfani delle vittime del sisma intervenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009 è previsto dall'art.67 quater ,comma 13 , secondo periodo, della legge n.134/2012 ,di conversione del decreto legge n.83/2012,che dispone quanto segue.
"Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime
degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si
applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni
consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in
quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
In merito a quanto sopra si evidenzia che:
1) beneficiari del collocamento obbligatorio nella fattispecie sono soltanto gli orfani delle vittime del sisma,mentre la norma tace riguardo alle/ai vedove/i ,nonche' agli equiparati
2) i requisiti per aver diritto al collocamento sono lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio
3) la quota di riserva spettante agli orfani in questione non è quella stabilita dall'art.3 della legge n.68/99 concernente le categorie invalide , bensì quella dell'art.18 comma 2 ,della citata legge,secondo cui: " è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge.n.68/99. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti"
4) la riserva per gli orfani si applica alle assunzioni presso le pp.aa.e le stesse devono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento
5) per accedere alle medesime si prescinde dall'eta' posseduta dagli orfani in parola.
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