Le istruzioni di cui al tioyolo sono previste dal messaggio . 31-10-2012 n. 17734 e riguarda i i lavorastori per ciui il decrerto del Ministro del lAvoro n.68225 del 2 ottobre scorso prevede la salvaguatrdia dei lavoratori in mobilita' ,stabiolendo che chi non è rientrasto tra i 10 mila tutelkati per legge ,ricevera' dall'Inps una prestazione di sostegno al reddito fino alla decorrenza della pensione ,compreso il periodo della finestra mobile
Di seguito il testo del Messaggio richiamato.
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SOMMARIO:
1) Premessa
2) Destinatari
3) Importo
4) Determinazione del periodo di prolungamento
5) Istruzioni Operative
6) Istruzioni contabili e fiscali
1. Premessa
In attuazione della norma in oggetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 68225 del 2 ottobre 2012 (allegato 1).
Tale decreto prevede la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di un numero massimo di 3.494 lavoratori che nell'anno 2012 non rientrano nel contingente delle 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del suddetto decreto legge n. 78 del 2010 (c.d. salvaguardia) e abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto legge.
L'articolo 2 del decreto interministeriale n. 68225 del 2012, fissa in euro 30.612.313,00 il limite massimo di spesa per l'erogazione del prolungamento del sostegno del reddito nei confronti dei 3.494 lavoratori.
2. Destinatari
I destinatari del decreto interministeriale in oggetto sono i lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 5 della legge n.122 del 2010, che si sono collocati oltre la decimillesima posizione. Di seguito, per ciascuna categoria, si espongono i criteri utilizzati per la loro individuazione.
2.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
I lavoratori in mobilità ordinaria, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:
- data di licenziamento: compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
· perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
- data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, compresa nel periodo dal 1 gennaio 2012 al il 31 dicembre 2012.
2.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006.
I lavoratori in mobilità lunga o ultracinquantenni, destinatari del prolungamento di cui al presente decreto, sono stati individuati sulla base del ricorrere delle seguenti condizioni:
- data di licenziamento: compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010;
- data di decorrenza della pensione calcolata considerando le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, compresa nel periodo dal 1 gennaio 2012 al il 31 dicembre 2012.
2.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:
- siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
- la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, si collochi entro il 31 dicembre 2012;
- abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n. 78 del 2010;
- non abbiano intrapreso attività di lavoro.
3. Importo
Per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga nonché per i lavoratori ultracinquantenni, l'importo spettante per il prolungamento di cui trattasi è quello dell'indennità in godimento. Il pagamento di detto importo per tutta la durata dovrà essere contrassegnato nella procedura DSWEB dal codice intervento 203.
Per i titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà l'importo spettante per il prolungamento è pari all'importo mensile dell'assegno straordinario finanziato dall'azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima.
4. Determinazione del periodo del prolungamento
Come espressamente disposto dal citato articolo 12, comma 5 bis, la durata del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito deve tener conto dei seguenti parametri:
- la data di decorrenza della pensione che il singolo lavoratore avrebbe avuto sulla base della disciplina vigente ante decreto legge n. 78 del 2010;
- la data di decorrenza della pensione determinata con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 78 del 2010.
Stante quanto sopra, si delineano di seguito le situazioni che si sono verificate, a secondo delle categorie di lavoratori interessati.
4.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità ordinaria si sono presentate le seguenti situazioni:
1) la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all'interno del periodo della mobilità ordinaria, mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.
In questo caso il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra il giorno successivo alla data di fine mobilità e la data di decorrenza della pensione calcolata secondo i criteri post decreto legge n. 78/2010. A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:
- decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-07-2011
- decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-04-2012
- termine mobilità ordinaria: 28-10-2011
- periodo di prolungamento da corrispondere: 29-10-2011/31-3-2012.
2) Le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.
In questo caso, il periodo di prolungamento sarà quello che intercorre tra la data teorica di decorrenza della prestazione pensionistica ante decreto legge n. 78/2010 e la data effettiva di decorrenza della prestazione pensionistica post decreto legge n. 78/2010. Il periodo tra il termine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 non deve essere indennizzato.
A titolo esemplificativo, si propone quanto segue:
- decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-10-2012
- decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-07-2013
- termine mobilità ordinaria: 13-08-2012
- periodo di prolungamento da corrispondere:1-10-2012/30-6-2013.
Il periodo 14-8-2012/30-9-2012 non deve essere indennizzato perché eccedente rispetto a quello previsto dal citato articolo 12, comma 5 bis; nella procedura DSWEB deve essere inserita per detto periodo una sospensione che non prevede lo slittamento.
4.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006
Per la determinazione del periodo di prolungamento dei lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296/2006 si sono presentate le seguenti situazioni:
I. la decorrenza ante decreto legge n. 78/2010 si pone all'interno del periodo della mobilità ordinaria mentre quella post decreto legge n. 78/2010 interviene oltre il termine della stessa.
In questo caso, si rinvia a quanto indicato al punto 4.a) n 1 per i lavoratori in mobilità ordinaria e si precisa che non vi sono oneri a carico delle aziende;
II. le decorrenze pensionistiche ante e post decreto legge n. 78/2010 sono successive al termine del periodo di mobilità ordinaria.
In questo caso gli oneri sono posti a carico delle aziende per il periodo dal termine della mobilità ordinaria alla decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010. In merito si riporta il seguente esempio:
- decorrenza pensione ante decreto legge n. 78/2010: 01-10-2012
- decorrenza pensione post decreto legge n. 78/2010: 01-07-2013
- termine mobilità ordinaria: 13-08-2012
- periodo di prolungamento ex art 12, comma 5 bis da corrispondere: 1-10-2012/30-6-2013.
Il periodo 14-8-2012/30-9-2012 è quello per il quale devono essere richiesti gli oneri di mobilità lunga all'azienda.
Si raccomanda di tenere in apposita evidenza tali situazioni perché al momento dell'elaborazione degli oneri di mobilità lunga, che verrà effettuata nell'anno 2013 per il 2012, dovranno essere gestite in maniera coerente a quanto sopra indicato.
Per la determinazione del periodo di prolungamento del sostegno del reddito dei lavoratori ultracinquantenni, si evidenzia che i medesimi si trovano nella situazione descritta al punto 4. a) n. 1), per lavoratori in mobilità ordinaria.
Si precisa inoltre che non ci sono oneri da richiedere alle aziende.
4.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
Per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà il periodo di prolungamento è quello previsto dal comma 5 bis in parola.
5. ISTRUZIONI OPERATIVE
5.a) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991
Per la corresponsione della prestazione in argomento ai lavoratori in mobilità ordinaria gli operatori dell'Area Servizi all'utenza - Prestazioni a sostegno del reddito dovranno eseguire le seguenti operazioni:
I. verificare, tramite la collaborazione degli operatori dell'Area Servizi all'utenza - Assicurato-pensionato, la presentazione della domanda di pensione con la quale il lavoratore ha inteso avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n. 78 del 2010. La mancata presentazione della domanda di pensione determina la non corresponsione del presente trattamento;
II. verificare che nel periodo di erogazione del prolungamento di cui all'art 12 comma 5 bis persista lo stato di disoccupazione;
III. verificare, prima dell'erogazione della prestazione di detto prolungamento, l'assenza di cause ostative alla percezione del sostegno del reddito, quali la ripresa dell'attività lavorativa o la titolarità di pensione diretta;
IV. inserire nella procedura DSWEB, nell'apposito campo, il codice intervento 203 al termine della mobilità ordinaria;
V. inserire nel campo decadenza della procedura DSWEB, relativo alla prestazione di prolungamento, la data della decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010;
VI. inserire nel campo prolungamento della procedura DSWEB, la data del giorno precedente la decorrenza della pensione post decreto legge n. 78/2010;
VII. inserire nella sezione apposita della procedura DSWEB - come sopra indicato - la sospensione per le situazioni di cui al precedente punto 4.a) n. 2.
5.b) Lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296 del 2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 68 del 2006 convertito in legge n. 127 del 2006
Per i lavoratori in mobilità lunga valgono le stesse istruzioni fornite per i lavoratori in mobilità ordinaria con l'eccezione dei punti IV e VII.
Per detti lavoratori il periodo intercorrente tra la fine della mobilità ordinaria e la decorrenza della pensione ante decreto legge n. 78/2010 dovrà essere corrisposto quale prolungamento della mobilità ordinaria e come tale oggetto di successiva richiesta di oneri alle aziende; ne consegue che in questi casi il codice intervento 203 dovrà essere inserito al termine di detto prolungamento che è diverso da quello ex art. 5 bis del DL n. 78/2010.
Per i lavoratori cinquantenni valgono invece tutte le istruzioni fornite per i lavoratori in mobilità ordinaria.
Qualora dovessero risultare situazioni non ricomprese negli elenchi che saranno inviati alle Strutture competenti per il tramite delle Direzioni Regionali, si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail lucian.sorrentino@inps.it per l'opportuna valutazione.
5.c) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
Per la gestione del prolungamento in favore dei lavoratori in argomento si fa riferimento alle istruzioni impartite al punto 3, lettera C, del messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012.
In particolare, occorre procedere alla liquidazione di una nuova prestazione analoga all'assegno straordinario, escluso il rateo di tredicesima,il cui onere viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che corrisponde al codice Ente 0500.
Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione.
Per consentire il pagamento anche ai soggetti assicurati presso la Gestione pubblica (ex INPDAP), è possibile selezionare la tipologia DAP.
La nuova prestazione deve essere liquidata con le seguenti informazioni:
- decorrenza pari alla scadenza dell'assegno straordinario eliminato;
- scadenza indicata in elenco (nuova finestra);
- codice azienda = 0500;
- aliquota di tassazione: la stessa della precedente prestazione memorizzata nel campo GP1ALA1;
- elementi retributivi e contributivi: gli stessi utilizzati per la liquidazione dell'assegno e memorizzati nei campi GP2BC e GP2BB.
Ai Direttori delle Strutture competenti verrà inviato il file con l'indicazione dei nominativi e le informazioni della durata della prestazione.
Qualora dovessero risultare posizioni non ricomprese nell'elenco inviato, si prega di segnalarle al seguente indirizzo mail: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it per le opportune valutazioni.
6. Istruzioni contabili e fiscali
Per la rilevazione contabile degli oneri per il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito di cui all'art. 12, comma 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in virtù del decreto n. 68225 del 2 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si confermano le istruzioni già fornite in occasione della pubblicazione del messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012 per cui gli stessi sono rilevati nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità GAU - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario.
Regime fiscale
Per quanto riguarda il regime fiscale delle prestazioni in argomento, si precisa che le indennità di mobilità (di cui ai punti A e B) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria, mentre gli assegni straordinari sono sottoposti a tassazione separata con l'aliquota del TFR, analogamente a quanto avviene per gli assegni erogati con onere a carico del Fondo di solidarietà del settore bancario.
Si comunica, infine, che i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del rimborso degli oneri in questione, saranno a cura della Direzione generale.
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