Il datore di lavoro che intende riassumere lo stesso lavoratore con cui ha intrattenuto un precedente contratto a termine in base alla disciplina agevolante prevista per i lavoratori in mobilità (articolo 8, comma 2, della legge n. 223/91), può farlo senza dover attendere l'intervallo di 60/90 giorni.

Lo  afferma il ministero del lavoro in risposta a un quesito del 5 ottobre 2012.

Il Dlgs n. 368/01 vieta la riassunzione a termine di uno stesso lavoratore, la stessa è legittima se condizionata alla discontinuità tra il primo ed il secondo rapporto.  La legge n. 92/12, dal 18 luglio scorso ha allungato i termini di intervallo a 60 giorni per i contatti di durata inferiore a 6 mesi e 90 giorni per i contratti di durata superiore. La legge n. 134/12 (conv. dl n. 83/12) ha, inoltre, stabilito che la riassunzione a termine in attività stagionali (dpr n. 1525/196) e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi stipulati a ogni livello (anche aziendale) da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è lecita se il secondo rapporto è instaurato dopo 20 giorni in caso di contratto fino a 6 mesi e 30 giorni in caso di contratto di durata superiore.

Il Ministero, nell'ipotesi in cui un datore di lavoro intenda riassumere ai sensi della legge n. 223/91 (art. 8 comma 2 - mobilità) un lavoratore che abbia già svolto un rapporto a termine, esclude l'obbligo di rispettare l'intervallo di tempo fra il primo e il secondo contratto a termine.