Si segnala  il sottoriportato  Messaggio 31 ottobre 2012, n. 17732 dell'INPS ,relativo agli Ammortizzatori in deroga nel settore pesca ,di cui al D.I. n.68859 del 19 ottobre 2012  circa l'assegnazione risorse anno 2012

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto interministeriale n. 68859 del 19 ottobre 2012, che ha recepito gli accordi in sede governativa del 17 luglio 2012 e del 7 agosto 2012, ha disposto l'utilizzo della somma complessiva di 30 milioni di euro, finalizzati alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca a valere sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2012, per gli interventi relativi all'anno in corso e comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate, anche tenuto conto delle istanze ad oggi giacenti e riferite alle annualità pregresse.

Come previsto dal punto 18 dell'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 20/4/2011 l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori è interamente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Si precisa che per domande giacenti si intendono le domande di CIG in deroga presentate entro e non oltre il 17 luglio 2012 e riferite alle annualità pregresse.

Le istanze riferite all'anno 2012, peraltro, devono risultare presentate alle Sedi INPS territorialmente competenti per territorio entro e non oltre il 15 gennaio 2013.

Con messaggio n. 15822 del 1 ottobre 2012, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono state già anticipate alle sedi territoriali alcune indicazioni operative.

Destinatari del trattamento di CIG in deroga

In applicazione dei sopracitati accordi governativi la CIG in deroga viene erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate allo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.

La concessione della prestazione di CIG in deroga avverrà solamente previa verifica della presenza della suddetta clausola "del sistema del minimo monetario garantito" nel relativo contratto di lavoro del beneficiario.

Per quanto attiene alle istanze riferite all'anno 2012, l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle Parti sociali presso le Capitanerie di Porto e di successive istanze da presentare agli uffici INPS competenti per territorio entro e non oltre la data del 15 gennaio 2013.

Sospensioni dal lavoro

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca - anche collegate ai periodi di fermo biologico - in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.

Le Sedi territorialmente competenti dovranno verificare che agli accordi, sottoscritti dalle Parti sociali presso le Capitanerie di Porto, sia allegato l'elenco nominativo dei beneficiari della prestazione e che nel suddetto accordo sia prevista l'indicazione che i lavoratori presenti nell'elenco beneficino "del sistema del minimo monetario garantito"; solo a seguito di tali controlli preventivi sarà avviata la rituale verifica dei requisiti di ammissione alla prestazione di CIG in Deroga.

Ai fini del periodo massimo di sospensione dal lavoro indennizzabile con il trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.

A tal proposito, si ribadisce (cfr. messaggio n.6885 del 9 marzo 2010), che il requisito di carattere generale, previsto dall'art. 7-ter, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dall'art.2, comma 139, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (anzianità lavorativa di 90 giorni) si applica con modalità particolari in considerazione della specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale "limite del numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell'anno precedente" (cfr. messaggio n. 4497 del 26 febbraio 2009), dove per "giornate retribuite" si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.

Stipula degli accordi locali di attuazione

Come già precisato, l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle Parti sociali presso le Capitanerie di Porto, quali uffici più vicini alle realtà locali rispetto alle Direzioni marittime, individuate nel precedente accordo come istituzioni territorialmente competenti.

Si rammenta, come già comunicato come messaggio n.15822 del 1 ottobre 2012, che l'Istituto potrà partecipare agli incontri per la definizione degli accordi locali di attuazione non sottoscrivendo l'accordo stesso. Negli accordi territoriali potrà essere indicata solo la presenza della competente Direzione Regionale Inps ("è presente all'incontro anche la Direzione Regionale INPS").

Istruzioni operative

Il codice di intervento da utilizzare per le autorizzazioni di CIG in deroga per il settore in parola è il "699" utile al monitoraggio della spesa.

Si rammenta di prestare particolare attenzione all'acquisizione in procedura del numero del decreto interministeriale "68859" e della data di emanazione dello stesso "19/10/2012".

Le Sedi dovranno porre in pagamento le domande giacenti, riferite alle annualità pregresse, presentate entro e non oltre il 17 luglio 2012, con le modalità e le istruzioni operative impartite con i precedenti messaggi.

Nel limite delle risorse assegnate di 30 milioni di euro, l'Istituto è incaricato dell'ammissione ai trattamenti e dell'erogazione delle prestazioni di CIG in deroga provvedendo, inoltre, al monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate dalle Sedi periferiche.

Per l'anno 2012, al fine di facilitare il monitoraggio, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.