Riguardo all'argomento del titolo si fa riferimento alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stsato n.8 del  4 maggio 2012, n. 8,  cvon cui risulta fissato    il seguente principio di diritto in materia di D.U.R.C.: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto".

La richiamata  sentenza  supera definitivamente   il  contrasto giurisprudenziale circa l'interpretazione dell'art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei contratti pubblici, che  prevede : "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti".

In materia  infatti, si erano formati due indirizzi.

Il primo   imponeva alla stazione appaltante di fare esclusivo riferimento alle risultanze del D.U.R.C., senza possibilità alcuna di sovrapporre ad esse le proprie valutazioni discrezionali;.

Il secondo la seconda, invece, rimetteva alla stazione appaltante la valutazione circa la gravità delle violazioni ai fini della specifica gara.

L' Adunanza Plenaria, sottolinea nella propria decisione che il dualismo interpretativo sulla questione appare già stata risolto dal legislatore con la sostituzione del comma 2 dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici ad opera dell'art. 4, del D.L. 13/5/2011, n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito in L. 12/7/2011, n. 106

La nuova norma prevede che: "Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva."

Di conseguenza , se il D.U.R.C. è negativo, la Stazione appaltante non può che prenderne atto ed escludere la concorrente.

L'Adunanza Plenaria , a sostegno di quanto affermato a sostegno della vincolatività del D.U.R.C. per la stazione appaltante, porta le seguenti considerazioni   :

"a) gli enti previdenziali sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;

b) il d.u.r.c. è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso;

c) le stazioni appaltanti non sono gli enti istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;

d) il codice degli appalti deve essere letto e interpretato non in una logica di separatezza e autonomia, ma come una parte dell'ordinamento nel suo complesso, e nell'ambito dell'ordinamento giuridico la nozione di "violazione previdenziale grave" non può che essere unitaria e uniforme, e rimessa all'autorità preposta al rispetto delle norme previdenziali; pertanto, l'art. 38, comma 1, lett. i), laddove menziona le "violazioni gravi" delle norme previdenziali, intende riferirsi alla nozione di "violazione previdenziale grave" esistente nell'ambito dell'ordinamento giuridico, e in particolare nello specifico settore previdenziale;

e) pertanto  le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali.".

Per il testo integrale della sentenza richiamata ,cliccare  seguente link:http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=8033