Dall'inizio dell'anno prossimo termini certi per il pagamento nelle transazioni commerciali,che di norma avverra' entro 30 giorni  e non devono supertare comunque i 60 giuorni  in casi eccezionsali,disponendosi una maggiorazione del tassio degli interessi dal 7 all'8 % in piu' rispetto al tassio fissato dal BCE per le operazioni di rifinanziamento.

Quanto sopra è stabilito dal decreto legislativo 9.11.2012 ,n.1932 ,pubbblicato in G.U n.267/12 ed in vigore dal 30 c.m-. sottoriportato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Vista la legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  norme  per  la tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese,  ed  in particolare l'articolo 10;   Vista  la  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento  europeo   e   del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i  ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);   Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 31 ottobre 2012;   Sulla  proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  europei  e  della giustizia, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la semplificazione;                                 Emana                   il seguente decreto legislativo:                                Art. 1        Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231   1.  Al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:   «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  contenute nel presente decreto si applicano  ad  ogni  pagamento  effettuato  a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.   2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione per:     a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;     b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;     b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:   «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati, tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;     b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163;     c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;     d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;     e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento maggiorato di otto punti percentuali;     f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di rifinanziamento principali;     g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;     c) all'articolo 3, dopo  le  parole:  «interessi  moratori»  sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;     d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:   «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1.  Gli  interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.   2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:     a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;     b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;     c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;     d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale data.   3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo 7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al termine deve essere provata per iscritto.   4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2, quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine deve essere provata per iscritto.   5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:     a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre 2003, n. 333;     b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.   6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato per iscritto.   7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli importi scaduti.»;     e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:   «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori  sono determinati nella  misura  degli  interessi  legali  di  mora.  Nelle transazioni commerciali tra  imprese  e'  consentito  alle  parti  di concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti  previsti dall'articolo 7.   2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:     a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;     b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.   3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun semestre solare.»;     f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:   «Art. 6 (Risarcimento delle spese  di  recupero).  -  1.  Nei  casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche  al  rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente corrisposte.   2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;     g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:   «Art.  7(Nullita').  -  1.  Le  clausole  relative  al  termine  di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a  qualunque  titolo  previste  o  introdotte  nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,  del codice civile.   2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi di recupero.   3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.   4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.   5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;     h) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla seguente:   «a) di accertare la grave  iniquita',  ai  sensi  dell'articolo  7, delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di recupero e di inibirne l'uso.».
Art. 2

Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,  le
parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle  seguenti:
«di otto punti percentuali».
Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2012