Si richiama l'attenzione sulla nota sottostante  05 novembre 2012, n. 44274 con cui la Presidenza del Consiglio in risposta a corriospoindente quesito di un'Amministrazione fornisce chiarimento circa il riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.

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Si fa riferimento alla nota del 19 giugno 2012, prot. n. 17202, con la quale si chiede un parere sul diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992 da parte di dipendenti di codesta Amministrazione per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di handicap grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge; in particolare, si chiede se i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate.

In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex I. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.