Con il sottostante  Messaggio n.19273/12 l'Inps, alla luce delle sentenze di Cassazione, rivede le regole circa la decorrenza dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità di mobilità, ,nerl senso che subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012).
Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione

INPS - Messaggio 23 novembre 2012, n. 19273 Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.
Premessa A seguito di segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali relative a incertezze operative riguardanti le tematiche indicate in oggetto, si richiamano i seguenti riferimenti e si forniscono gli opportuni chiarimenti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali L'art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che " Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso...".
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29237/2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l'indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012).
La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l'indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti ( es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti ), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili.

Indicazioni operative Alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell'Indennità di disoccupazione che dell'indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

 

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