Si richiama l'attenzione sul decreto ministeriale del 26 ottobre 2012 con cui risultano ripartiti 100 milioni di euro a livello territoriale per incentivare e sostenere la formazione e l'occupazione,nonche' l'impergno e la competitivita delle imprese ,sulla   base di  specifici criteri e parametri , merntre le istituzioni locali ridsultano tenute a relazionare entro il 30 settembre p.v.sulle modalita' di impiego delle predette risorse .

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 2012

Risorse regioni - Sostegno occupazione 2012

Articolo 1

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori - per aggiornare e accrescere le loro competenze - a favore delle imprese - per svilupparne la competitività, nel rispetto delle norme indicate in premessa - vengono ripartite tra le Regioni risorse pari a € 100.000.000,00 - annualità 2012 - così come riportato nella seguente tabella:

Regioni/Province Autonome Euro
Piemonte 6.659.180,78
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 171.682,14
Lombardia 16.794.931,13
Bolzano/Bozen 755.055,37
Trento 777.194,05
Veneto 7.926.575,14
Friuli-Venezia Giulia 1.911.501,14
Liguria 2.018.970,52
Emilia-Romagna 7.255.854,64
Toscana 5.205.509,06
Umbria 1.285.412,77
Marche 2.372.050,43
Lazio 7.855.379,08
Abruzzo 3.286.794,69
Molise 675.362,12
Campania 10.008.000,98
Puglia 8.169.928,87
Basilicata 1.152.352,03
Calabria 3.440.491,01
Sicilia 8.520.426,47
Sardegna 3.757.347,58
Totale 100.000.000,00

Gli otto decimi delle suddette risorse sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei dipendenti attribuiti al settore privato. I restanti due decimi sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (dati Istat-Forze lavoro, Media annua 2011)

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico sul capitolo 7031 dello stato di previsione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 9 L. n. 236/93, esercizio finanziario 2012.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109 della L n. 191/09, le quote relative alle province autonome di Trento e Bolzano, indicate nella tabella di cui al comma 1, sono rese indisponibili.

Articolo 2

1. Le Regioni - nel confronto con le parti sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione - ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, con priorità per i lavoratori delle piccole e medie imprese, come di seguito indicato:

a) Piani formativi di carattere aziendale, territoriale e settoriale;

b) Misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 3-Ter L. n. 236/93;

c) Voucher individuali con priorità per le seguenti categorie: lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni; lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o d'istruzione obbligatoria; giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato alla data del 31.12.11 per il reinserimento in azienda e il sostegno al reddito;

d) Interventi di formazione continua a supporto dello sviluppo dell'autoimprenditorialità;

e) Azioni e interventi volti al ricollocamento dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali nel periodo 2010-2012, anche eventualmente avvalendosi degli enti di formazione e/o organismi accreditati e/o autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

2. Le attività formative previste dagli interventi di cui sopra potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda.

3. Nel caso in cui l'intervento regionale riguardi un'azienda con sedi operative collocate anche in altre regioni gli interventi potranno essere rivolti anche ai lavoratori dipendenti delle sedi ubicate al di fuori dei confini del territorio regionale.

4. Ciascuna Regione può dare attuazione alle finalità di cui sopra anche attraverso bandi multi regionali previo accordo con le altre Regioni.

Articolo 3

1. Le amministrazioni regionali, nella programmazione degli interventi di cui al presente decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con omologhe azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 L. n. 388/00.

2. Le amministrazioni regionali promuovono e garantiscono, in tutte le diverse tipologie di azioni, l'attuazione del principio delle pari opportunità.

Articolo 4

1. Le Regioni provvedono a predisporre specifiche procedure ad evidenza pubblica nei cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, si provvede: all'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori); all'indicazione delle modalità di selezione delle iniziative; al rispetto delle regole comunitarie in tema di aiuti di Stato (Regolamenti CE 1998/06 e 800/08).

2. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennali territoriali nell'ambito della formazione continua, le Regioni - entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto - impegnano, con atti giuridicamente vincolanti, le risorse di cui all'art. 1 unitamente a quelle ripartite con il Decreto Direttoriale n. 78/Cont/V/ll per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

3. Per le erogazioni delle risorse, le Regioni trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti.

4. Le erogazioni saranno così effettuate: il primo 50% delle risorse, al momento della trasmissione dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti; il secondo 50%, all'invio dei dati di monitoraggio sulle attività realizzate che attestino il completamento degli interventi e la spesa complessiva effettuata.

5. Per le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le Regioni trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure ad evidenza pubblica a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse.

6. Le risorse non utilizzate nel termine di cui al precedente comma 2 verranno disimpegnate e riattribuite alle Regioni con criteri individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il coordinamento delle Regioni.

Articolo 5

Le Regioni inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati sono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo con le Regioni e con la collaborazione dell'Isfol. Le schede sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

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