In ottemperanza alla previsione dell'art.9 del decreto legvo n.124/04 ,la DGAI del Ministero del Lavoro con nota del 22.11.2012 ha fornito , allo stato della vigente legislazione ,risposta negativa  all'interpello dell'Universita'  degli Studi di Firenze interessata a conoscere se la disciplina della convalida delle dimissioni ,introdotta dalla legge di  riforma del lavoro trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni .

Di seguito   il testo integrale della citata nota ministeriale.

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L'Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente l'applicabilità dell'art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, afferente alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell'ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'istante chiede se dal 18 luglio u.s., data di entrata in vigore della suddetta Legge, la norma sopra citata possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato delle Università.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la risposta al quesito proposto, occorre muovere da una lettura in chiave sistematica delle norme contenute nella L. n. 92/2012 e della disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 165/2001.

Innanzitutto, si ricorda che la ratio della procedura di convalida si incentra nell'esigenza di  contrastare il c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco, nato dalla volontà di eludere gli strumenti di tutela del lavoratore a fronte di possibili licenziamenti illegittimi.

Ciò premesso si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 92/2012, le disposizioni normative di cui alla L. n 92/2012 "costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni", ferme restando le deroghe contemplate per il personale appartenente agli ordinamenti menzionati dall'art. 3 del medesimo Decreto.

Dalla lettura della disposizione di cui sopra si evince che la disciplina in questione trova applicazione anche con riferimento al personale contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione ma solo in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo, per la cui concreta attuazione risulta necessaria l'emanazione di appositi provvedimenti.

Si rappresenta, infatti, che il comma 8 dell'art. 1 summenzionato stabilisce espressamente che "al fine dell'applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

La disposizione da ultimo citata sembrerebbe dunque richiedere, anche ai fini della concreta applicabilità della disciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni in bianco di cui all'art. 4, l'adozione di appositi provvedimenti attuativi per l'armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle osservazioni svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che l'art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l'impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni