La DGAI del Ministero del lavoro ,in ottemperanza alla previsione dell'art.9 del dec.legtvo n.124/04 ,con nota del 22.11.2012 ha fornito risposta all'interpello n.37/12 formulato dalla Federalberghi  relativo corretta interpretazione dell'art. 1, comma 9 lett. h), L. n. 92/2012 nella parte in cui, modificando l'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001 ed elevando a 60 e 90 giorni gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, individua anche i casi in cui i medesimi intervalli possono essere ridotti rispettivamente a 20 o 30 giorni.

In particolare il quesito posto, facendo riferimento    all'art. 46 bis, comma 1, lett a) del D.L. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – riguardante l'applicabilità della riduzione degli intervalli anche per le attività di carattere stagionale di cui al comma 4 ter dell'art. 5 – chiede se la norma possa considerarsi immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.L. n. 83/2012.

La risposta ministeriale risulta affermativa e ritiene  che gli intervalli tra due contratti a tempo determinato possano ritenersi ex lege ridotti per tutte le ipotesi indicate dall'art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e pertanto anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazione dello stesso 4 ter. Ciò premesso, si ritiene che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter, possa ritenersi pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato".

Di seguito il  link con testo integrale della nota ministeriale di risposta  /NR/rdonlyres/C79B6C97-0F13-403E-8091-3B3F1D51E57E/0/372012.pdf


  

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