Si segnala la nota della DGAI del Ministero del Lavoro datata 22.11.12 con cui risulta fornita risposta alla Federalberghi in ordine allì'interpello n.36/12  presentato sull'argomento del titolo,ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.9 del dec.legvo n.124/04,,con riferimento all'art.18 del dec.legvo n.276/03 che dispone la sanzione amministrativa in caso di mancata comuniucazione entro il 31.gennaio  dei contratti di somministrazione stipulati nel corso dell'anno precedente

Nella risposta il Ministero afferma che la norma richiamata  non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato con la la possibilità di applicare la sanzione di cui all'art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato

Per il testo integrale della nota contenente la risposta ministeriale cliccare sul seguente link.http://www.dplmodena.it/interpelli/36-2012.pdf