In materia di imposta municipale propria, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono conformarsi con scrittura privata registrata alle disposizioni di legge relative i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali. È quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, con risoluzione 03 dicembre 2012, n. 1/DF.

Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private (Agenzia delle Entrate - Circolare 26 giugno 1998, n. 168/E, par. 1.11). Seppure a tali enti non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, questi ultimi devono comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che prevede (art. 3, D.M. 19 novembre 2012, n. 200): - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; - l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; - l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il suddetto documento, peraltro, rientra tra quelli che detti enti devono tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell'attività di accertamento e controllo (art. 7, co. 2, D.M. 19 novembre 2012, n. 200).

In merito all'individuazione dei requisiti generali e di settore per qualificare le attività svolte con modalità non commerciali, l'esenzione si applica agli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222" (art. 7, co. 1, lett. i), D. Lgs. n. 504/1992). In relazione a tali requisiti, il Ministro delle Finanze ritiene, che: - il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti di legge (artt. 3 e 4, D.M. 19 novembre 2012, n. 200), la cui valutazione determina il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno 2012 da effettuare entro il 17 dicembre p.v.; - a partire dall'anno d'imposta 2013, essendo ormai definito nel suo complesso "il quadro regolatorio, sia primario che secondario", l'IMU dovrà essere versata sia in base degli anzidetti requisiti, sia in ragione del rapporto proporzionale.