l'Inail, con l'allegata nota n. 6165 del 30 ottobre 2012, ha previsto il differimento, al 16 dicembre 2012, del termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva c.d."de minimis" per il pagamento agevolato dei premi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Con la precedente nota n. 46/2012 l'Istituto aveva, in un primo momento, comunicato che, ai sensi della L. n. 183/2011, i soggetti che beneficiano del recupero agevolato con applicazione del "de minimis" dovevano presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 22 ottobre u.s., ossia entro 30 giorni dall'emanazione della circolare stessa.

A fronte, però, delle difficoltà operative riscontrate dalle imprese, dagli operatori e dai consulenti e anche in virtù della decisione dell'Inps di prorogare il termine di cui sopra al 16 dicembre p.v., l'Inail, al fine di evitare difformità operative, ha disposto l'applicazione del medesimo termine.

E' stato, inoltre, comunicato che, ai fini del Durc, saranno considerati regolari fino al 16 dicembre 2012 tutti i soggetti che stanno effettuando i pagamenti rateali con la riduzione al 40% riportando nell'apposito campo note del Durc l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea".