Un visitatore del blog ha richiesto di dare risposta ai seguenti quesiti ,alla   luce di quello che comincia a delinearsi con l'attenta lettura dell'art. 4 da commi 12 a 15 della legge 92/2012

1.      Tutti quelli che superano i 6 mesi lavorativi con la mobilità, la legge 68, l'acasualità , hanno diritto alla prelazione?(tutti hanno la stessa qualifica e mansione , addetti vendita);

2.      Se assumo Tizio con contratto acausale con durata 12 mesi, alla scadenza tizio esercita il diritto di prelazione, posso assumere Caio sempre con contratto acausale?

3.      Se ho assunto Tizio con contratto superiore a 6 mesi e questi alla scadenza esercita il diritto di prelazione, posso assumere al suo posto Caio iscritto nelle liste di mobilità fruendo delle agevolazioni contributive?

4.      Ammesso e non concesso, che non mi si riconoscano le agevolazioni contributive, l'indicazione dell'apposizione del termine al contratto in base alla l.223/91 resta valida?

5.      Nel caso in cui ignorando la comunicazione di Tizio riguardanti la sua precedenza , ho provveduto all'assunzione di Caio, mi posso aspettare un'impugnativa di Tizio? E se si, che fine fa il contratto di Caio?

--------------------------------------------------

Si  riporta per   ciascuno dei suddetti quesiti la relativa risposta,premettendo che la "prelazione" di cui  si fa   cenno   negli  stessi ,è quella di cui  all'art.5 ,commi 4 quater ,4 quinquies e 4 sexies,del dec.legvo n.368/01 ,come modificato dalla legge n.247/07 ,dal dec.legge n.112/08 e dalla legge n.92/12 ,che di seguito vengono  riportati

-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater ...può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro ...sei mesi  dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Risposta quesito n.1

Al  rapporto a termine  di durata  superiore a sei con lavoratori assunti dalla lista di mobilita' , in applicazionbe  dell'art.8 della legge n.223/91, a prescindere se  con o senza spettanza del  della riduzione contributiva  prevista per gli apprendisti ,non risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi 4 quater e 4 sexies dell'art.5 sopra citati e riportati ,posto che il comma 6.del decreto legislativo n.368/01 prevede che " Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223"

Invece ,si ritiene che ricadono nell'applicazione della disciplina dei commi 4 quater e 4 sexies le assunzioni a termine effettuate in applicazione della legge n.68/99 ,che (vedcon interpello n. 66 del 31 luglio 2009, h, rimangono  consentite  sempre che ,in conformita' alla previsione del    comma 1 dell'art.1 del dec-.legvo n.368/01 siano giustificate "da  ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Infine ,parimenti destinatari della regola della "prelazione" sono tutti, i contratti a termine così detti  "acausali",ossia quelli  rispetto a cui ,secondo la previsione dell'art1 ,comma 1 bis,del dec.legvo n.368/01 ,come modificato dalla legge Fornero, il requisito   delle "  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro " "non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.",precisando che il citato comma 3 dell'art.5 fa riferimento ad assunzioni  a termine  che  avvengono  nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

Risposta quesito n.2

Si da' risposta affermativa a questo secondo quesito ,posto che nella previsione testuaòle dell'art.1 comma 1 bis non si riscontrano limitazioni circa il numero  dei lavorarori acasuali che ogni datore di lavoro ,anche in maniera contestuale ,puo' avere in forza ,ne' sussiste incompatibilitra' di sorta tra l'assunzione o la trasformnazione a tempo indeterminato di un ex dipendente a termine acasuale con nuova/e assunzione/i di tale tipologia.

Risposta al quesito n.3

Parimenti affermativa è la rsposta al quesito n.3 per ragioni analoghe a qiuelle esplicitate nella rispposta per  il quesito precedente.Resta inteso che i benefici di ordine contributi per l'asiuzione a termine di lsavorafrori dalla lista di mobilita' spettano sempre che il datore di lavoro" non sia tenuto " ad effettuare l'assunzione di quello specifico lavoratore ,il cui rapporto di lavoro sia stato risolto  per licenziamento collettivo o individiuale per riduzione di personale da  un periodo infrasemestrale    ,come previsto  dalla risposta fornita dal Ministero del Lavoro a corrispondente interpello

Risposta al quesito n.4

In relazione alla rsposta affermativa al quesito n.3 diventa pleonastico  e quindi inammissibile il quesito in questione ,rispetto a cui non risulta necessario   dare riscontro.

Risposta al quesito n.5

E' sicuramente fondata ,sempre che ricorrano le condizioni previste  ed il termine fisssato rispettivamente dai commi 4 quater e 4 sexies, la prospettiva di   una  contestazione da parte di Tizio, la cui comunicazione di opzione sia stata ignorata dal datore di lavoro ,che al suo posto ,come da obbligo normativo ,  ho provveduto all'assunzione  a tempo indeterminato di Caio .Pertanto ,salvo che intervenga  una soluzione conciliativa  tra il datore di lavoro  e  Tizio ,questi dovra' essere assunto a tempo indeterminato ,senza tuttavia che cio' possa ritenersi giusta causa o giustificato motivo per non continuare  il  contratto con  Caio,a meno che non si    registri tra le parti   una  transazione che regiostri la rinuncia al contratto da parte  di Caio ,ed un eventuale congruo  riconoscimento  econiomico  in suo favore.