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Indennità di disoccupazione e lavoro a chiamata



Un soggetto percettore di indennità ordinaria di disoccupazione erogata dall'Inps continua a preservare il diritto alla percezione del sussidio qualora assunto on contratto di lavoro intermittente/a chiamata a tempo determinato?


Il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione continua a maturare solo in caso di assunzione con contratto a chiamata che non preveda la corresponsione della cosiddetta indennità di disponibilità, ovvero l'indennizzo del lavoratore a mantenersi a disposizione del datore di lavoro in modo esclusivo e prioritario al momento della richiesta della prestazione lavorativa.
Un soggetto quindi titolare di un'indennità di disoccupazione ordinaria che venga assunto con contratto a chiamata a tempo determinato, senza obbligo di disponibilità al momento della chiamata, matura il seguente status:

  1. Continua a maturare l'anzianità di iscrizione alle liste di mobilità presso il Centro per l'Impiego, in virtù della saltuarietà e dell'apposizione del termine alla richiesta di prestazione lavorativa;
  2. L'indennità di disoccupazione ordinaria continua ad essere erogata purché le giornate di prestazione lavorativa non siano maggiori di 5 a settimana;
  3. L'indennità di disoccupazione verrà economicamente riproporzionata sulla base delle giornate/ore lavorative, decurtando quindi dall'indennità, secondo i parametri di calcolo previsti, le somme percepite a titolo di retribuzione;
  4. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare, entro massimo la fine del mese di competenza, alla sede Inps territorialmente competente le giornate in cui ha prestato servizio, ovvero è stato chiamato a lavoro. Tale comunicazione dev'essere redatta come autocertificazione in cui va anche esplicitato il numero identificativo di pratica relativo all'accettazione della domanda di disoccupazione, accompagnata da una copia del documento d'identità.
Bruno Dott. Olivieri

Newsletter Lavoro n. 512 del 29 marzo 2012

DPL Modena

                                                                                                                                                                                            

NEWSLETTER LAVORO

n. 512 del 29 marzo 2012

 

 newsletter settimanale per gli operatori del mercato del lavoro

 

   Le Novità in materia di Lavoro                                        

29-03 INAIL: cir.16 - limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

L'INAIL comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, per l'anno 2012, per il calcolo dei premi assicurativi.

 

28-03 Confcommercio: firmato l'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato

E' stato siglato, in data 24 marzo 2012, l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

 

28-03 INPS: cir.48 - telematizzazione delle domande di dilazione e riduzione delle sanzioni

L'INPS informa che a decorrere dal 21 marzo 2012 sono state telematizzate le domande di dilazione e di riduzione delle sanzioni per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e le richieste di provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento per la generalità dei contribuenti tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi nelle gestioni previdenziali dell'Istituto.

 

28-03 Min.Lavoro: proroga per la presentazione delle domande relative al "Lavoro usurante notturno"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una nota con la quale proroga la scadenza per la presentazione delle domande relative al "Lavoro usurante notturno", inizialmente fissata al 31 marzo 2012. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2012.

 

28-03 INPS: cir.47 - le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

L'INPS comunica le istruzioni organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

 

28-03 Min.Lavoro: precisazioni per le comunicazioni di assunzione nel settore turismo e pubblici esercizi

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota con la quale precisa che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 2, della Legge n. 183/2011, possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione Ateco 2007 ma comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.

 

26-03 Parlamento: convertito in legge il Decreto Legge c.d. "liberalizzazioni"

Il Parlamento ha pubblicato la Legge 24 marzo 2012 , n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

 

26-03 Governo: approvato il disegno di Legge di Riforma del Mercato del Lavoro

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 marzo 2012 il disegno di Legge di Riforma del Mercato del Lavoro, presentato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

26-03 INPS: mes.51297 - modalità telematica per le domande di prestazione/servizio gestione artigiani e commercianti

L'INPS ricorda che dal 1° aprile 2012 le istanze relative alle domande di prestazione/servizio gestione artigiani e commercianti, dovranno essere, obbligatoriamente, presentate con le modalità telematiche e non sarà più possibile acquisire le istanze cartacee.

 

23-03 DPL Modena: entro il 31 marzo va presentata la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti

DPL Modena ricorda che, entro il 31 marzo 2012, va presentata la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti. Inoltre, spiega le modalità di presentazione.

 

23-03 Governo: pubblicato il decreto legislativo per le agenzie di somministrazione

E' stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 24 del 2 marzo 2012 relativo al lavoro tramite agenzia interinale.

 

23-03 Min.Lavoro: costo orario del lavoro per le cooperative sociali

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le Tabelle riguardanti il Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali.

per accedere alle notizie               

   Le Sentenze della Corte di Cassazione                      

> Licenziamento del dirigente che rifiuta il trasferimento

per accedere alle notizie              

   Gli Approfondimenti                                               

> La programmazione dei flussi di ingresso stagionali per l'anno 2012 (dott. Camera)

> Federalberghi: l'appalto di servizi nelle aziende alberghiere

> Riforma del lavoro: le possibili novità sui contratti di lavoro (dott. Camera)

per accedere alle notizie              

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La riforma del mercato del lavoro - Tempo determinato

Pubblicato da Daniele C.d.L. Scorrano
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

presentata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità, Prof.ssa Elsa Fornero, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Mario Monti, al Consiglio dei
Ministri del 23 marzo 2012 e approvata dallo stesso nella medesima seduta

Una prima area di intervento riguarda gli istituti contrattuali esistenti. L’azione mira a
preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere il costo del
lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato.
L’impianto generale individua un percorso privilegiato che vede nell’apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e platee – il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur mirando a favorire la costituzione di rapporti di lavoro stabili, la riforma intende preservare la flessibilità d’uso del lavoro necessaria a fronteggiare in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i processi di riorganizzazione. A questo fine sono previsti:
-interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di alcuni istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva;
-una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità e – di conseguenza – del costo atteso a
carico del sistema assicurativo che ne deriva;
-una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità in uscita rivolti a
reprimere pratiche scorrette (ad esempio, le cosiddette dimissioni “in bianco”), a
rafforzare le tutele per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto
economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi
economici;
-una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.
Di seguito sono illustrate le principali linee di intervento sulla disciplina delle tipologie
contrattuali e sulla regolazione del ricorso alle forme contrattuali flessibili.

Contratto a tempo determinato

I rapporti di lavoro regolati da questo istituto presentano una maggiore propensione, rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’attivazione di strumenti assicurativi. Coerentemente con questa caratteristica, si prevede un incremento del relativo costo contributivo (aliquota 1,4%), destinato al finanziamento dell’ASpI (vedi di seguito).
Nello spirito della direttiva europea n. 99/70/CE, il contrasto ad un’eccessiva reiterazione di rapporti a termine tra le stesse parti è perseguito tramite l’ampliamento dell’intervallo tra un contratto e l’altro a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore (attualmente, 10 e 20 giorni).
Nel contempo, tenuto conto delle possibili esigenze organizzative delle imprese con riguardo al completamento delle attività per le quali il contratto a termine è stato stipulato, si prevede un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.
Nella logica di contrastare non l’utilizzo del contratto a tempo determinato in sé, ma l’uso ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato, viene previsto che il primo contratto a termine – intendendosi per tale quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per qualunque tipo di mansione - non debba più essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all’art.1 del Dlgs 368/01, fermi restando i limiti di durata massima previsti per l’istituto. Si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) previsto per la stipulazione di contratti a termine con un medesimo dipendente vengano computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore.
Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della “conversione” del predetto contratto e del riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), di recente dichiarato legittimo dalla sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale.
Sono peraltro prefigurati, in merito a tale regime, due tipi di interventi. Da un lato, per scoraggiare il contenzioso sull’argomento, si ribadisce che l’indennità di cui sopra, in quanto prevista dalla legge come “onnicomprensiva”, copre tutte le conseguenze retributive e contributive derivanti dall’illegittimità del contratto a termine. Dall’altro lato, si propone di adeguare, tenuto conto dei nuovi termini previsti per il rinnovo il periodo per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine dalla cessazione dello stesso (da 60 a 120 giorni), fermo restando – allo stato - il termine per l’impugnazione giudiziale (330).

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