SI richiama l'attenzione sulla sottostante sentenza della Corte di Cassazione Sentenza 14 gennaio 2013, n. 681relativa  al ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria  ed al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione in capo al datore  ,dei   criteri di scelta dei  lavorsatori sospesi  e delle  motivazioni sulla mancata rotazione  .

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, M.L.Z. aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo l'illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 17.12.2002-30.11.2003, ne aveva chiesto la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dalla Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.), la Corte d'appello di Torino, con sentenza de! 14 luglio 2009 ha confermato la decisione di primo grado, condannando la società a pagare alla lavoratrice quanto richiesto a titolo di risarcimento danni conseguenti alla illegittimità della sospensione.

La Corte di merito ha infatti ritenuto che l'imprenditore, fin dall'inizio della procedura, avesse l'obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell'eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi dell'art. 1, c. 7, della L. 23.7.91 n. 223, e che tale disciplina non fosse stata modificata dall'art. 2, c. 5, del D.P.R. 10.6.00 n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione dei trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

Nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura del 31.10.02 sono stati ritenuti generici in quanto non avrebbero consentito di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che, avrebbe reso illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, gli accordi intervenuti tra datore e OO.SS. in date 18.3.03 e 22.7.03, a conclusione della procedura di consultazione, non avrebbero assunto efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si sarebbe ripercosso sull'intera procedura e comunque non avrebbero consentito la conoscenza dei criteri adottati per la scelta.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT Group Automobiles s.p.a. con cinque motivi.

La società ha depositato una memoria.

4.- II procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

5.- I motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue.

5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato l'art. 1, c. 7-8, della legge n. 223 del 1991, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l'intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza dell'art. 20 della legge 15.3.97 n. 59, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della CIGS e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l'indicazione delle ragioni che eventualmente l'escludono, potrebbero essere indicate non soltanto unicamente con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle OO.SS., ma anche all'esito dell'esame congiunto tra imprenditore e sindacati sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all'esito dell'esame congiunto, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l'assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell'accordo raggiunto coi sindacato il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo), costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa.

5.4.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di CIGS, che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazioni in sede di esame congiunto, all'esito dell'acquisizione da parte delle OO.SS di una completa informazione.

Con riferimento alla posizione specifica della ricorrente, il giudice avrebbe dovuto, inoltre, considerare che questa era stata posta in CIGS in esecuzione dell'accordo 22.7.03, il quale enunciava il criterio obiettivo e determinato riferito alla lavorazione del modello Panda,

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva della dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la decisione di collocare i lavoratori in CIGS fosse coerente con Ì criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

6 - Per quel che riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la legge 23.7.91 n. 223 - che introduce una disciplina organica della CIGS, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell'impresa e all'esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonché alla proposizione da parte dell'imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo - prevede che dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all'esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle OO.SS. e l'esame congiunto di cui all'art. 5 della L. 20.5.75 n. 164. Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art. 1, c. 7-8, della legge 223).Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (c. 8, secondo periodo).

7.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10.6.00 n. 218, emanato per delega conferita dall'art. 20 della legge di semplificazione amministrativa 15.3.97 n. 59, che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria - come regolato dalla 1. n. 223 del 1991 - tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi dell'art. 17, c. 2, della 1. 23.8.88 n. 400 (art. 20, c. 8, in relazione al n. 90 dell'allegato 1 alla legge stessa).

8.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975 e dell'art. 1, c. 7, della legge n. 223 del 1991 - riguardanti l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore - atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi, aderendo a questa impostazione (successivamente ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v, Cass. 31.1.11 nn. 2155, 2156 e 2157, Cass. 21.2.11 nn. 4151 e 4152), che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la legge n. 223 del 1991, art. 1, c. 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (art. 1, c. 7-8, della legge n. 223), precisando, altresì, che la richiamata normativa regolamentare non ha spostato l'obbligo di informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio della procedura a quello immediatamente successivo dell'esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218 cit. sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti dì informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle OO.SS. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di CIGS ora in esame, avviata con la comunicazione del 31.10.02).

9.- Sulla base di queste considerazioni, all'esito dell'esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l'assunto del giudice di merito che -pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n, 218 del 2000 - la comunicazione che il datore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto di esame congiunto al sindacato.

10.- Consegue l'irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3). Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell'indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

11.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l'accordo sia di per sé esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo degli artt. 5 della legge n. 164 e dell'art. 1, c. 7-8, della legge n. 223, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l'accordo - intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione - si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall'aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all'essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle OO.SS. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura - tanto prima che dopo il raggiungimento dell'accordo -di verificare se l'utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente rispetto al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. I0.5.10n. 11254).

12.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura ostativa alle omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.U., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare ai le OO.SS., ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli artt. 1, c. 7, legge 223 del 1991, e 5, c. 4-5, legge n. 164 del 1975). Ove l'illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

13.- Quanto all'incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione della ricorrente (n. 5.4), deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere ...", di cui all'art. 1 della legge n. 223 del 1991, debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tate, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.U. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che - analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione - ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all'individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, tanto nell'originaria comunicazione del 31.10.02, quanto nell'accordo 22.7.03 (e nella prodromica comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura, la Panda.

Trattasi di valutazioni dì merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e va respinto.

Nulla per le spese della Z., del cui controricorso non è certa la notifica, in ragione della mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.

Il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza venga svolta in forma semplificata.

P.Q.M.

Rigetta, il ricorso; nulla per le spese.

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