In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l'orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell'Interno (circ. Ministero dell'Interno n. 5 del 20.6.1980) e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto all'atto del subentro nella funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili.
Pertanto, sia nella liquidazione dell'assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell'invalido.
Quanto sopra risulta contenuto nel Messaggio n.717 del 14 genmnaio 2013 e fa seguito alle corridspondenti indicazioni del Ministro del Lavoro del 12 .1.2013
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