La Legge n.228 del 24.12.2012,   ,   pubblicata  nel S.O.  alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.12  , entra  in vigore dall'1.1.2013.Premesso che il  provvedimento  in questione risulta  costituito da un unico articolo composto da 560 commi ,  si esaminano  di seguito le disposizioni particolarmente rilevanti  della legge  in questione

TOBIN TAX. La tassa sulle transazioni finanziarie scatterà da marzo con una nuova veste (esentando la finanza etica). L'aliquota per i mercati regolamentati sarà dello 0,12% (ma 0,1% dal 2014) e per quelli non regolamentati, su cui sarà applicata da luglio, dello 0,22% (0,2% dal 2014). Per i derivati invece l'imposta è fissa e sarà al massimo di 200 euro. Colpito anche il trading più speculativo, con un'aliquota dello 0,02% sulle negoziazioni ad alta frequenza (high frequency trading).

IMU. Il gettito dell'imposta municipale propria passa ai Comuni, che incasseranno subito 7,6 miliardi di euro nel 2013-2014. A queste risorse si aggiungono quelle del Fondo di solidarietà comunale, pari a 8,9 miliardi nel biennio. Allo Stato resterà però il gettito Imu su capannoni industriali e opifici, con un incasso di 8,9 miliardi nel 2013-14. Su questi immobili a uso produttivo i Comuni potranno aumentare l'aliquota standard dello 0,76%, portandola fino a un massimo di 1,06%.

PRECARI.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche».

FONDO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PP. AA.Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014

Le assunzioni di cui  sopra sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni

PATTO STABILITA'. Salgono a 1,4 miliardi le risorse per Comuni e Province. Un miliardo arriverà da un allentamento del patto di stabilità interno, 400 milioni da minori tagli per i Comuni.

PROVINCE. Congelato per un anno il riordino delle Province. Anche nel 2013 non ci saranno elezioni e, se necessario, arriverà un commissario straordinario.

COMUNI. Rinvio di sei mesi per l'approvazione dei bilanci dei Comuni. Il termine per la delibere sul bilancio degli enti locali è spostato infatti al 30 giugno 2013.

TARES. La nuova tassa su rifiuti e servizi sostituisce la Tarsu e arriverà dall'anno prossimo. La tariffa si pagherà in più rate e la prima è prevista ad aprile.

SANATORIA MINI-DEBITI. Sono cancellati tutti i piccoli debiti con il Fisco, fino a un importo di 2mila euro, che risalgono a prima dell'anno 2000.

FONDO TAGLIA-TASSE. Non andranno al fondo taglia-tasse le risorse derivanti dalla minore spesa per interessi sul debito pubblico, legata al calo dello spread Btp-Bund.

IRPEF REGIONI. Slitta di un anno, al gennaio del 2014, la possibilità per le Regioni di rimodulare l'addizionale Irpef, misura prevista dalla manovra estiva del 2011.

CARTELLE PAZZE. Novità per le cartelle esattoriali errate, con misure per accelerare l'annullamento di questi avvisi di pagamento inviati erroneamente dal Fisco.

IMPOSTA BOLLO. Nel 2013 aumenta a 4.500 euro, dai precedenti 1.200 euro, il tetto per l'imposta di bollo pagata dalle società sui prodotti finanziari.

SALE POKER. Scattano a gennaio le gare per aprire sale da poker. È stata eliminata infatti la proroga di sei mesi per l'apertura di sale dedicate al gioco d'azzardo.

SFRATTI - Possibile ulteriore rinvio di altri sei mesi.

NON-AUTOSUFFICIENZE. Stanziati 115 milioni di euro per sostenere i malati di Sla (sclerosi laterale amiotrofica) e aiutare le persone non-autosufficienti.

CONGEDI MATERNITA- E PATERNITA'-- All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari. esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».

TFR PUBBLICO IMPIEGO.  Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

Le disposizioni sopra riportate  entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale

UNIVERSITA'. Per gli atenei arrivano nuove risorse per 100 milioni di euro. Andranno ad aumentare la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

POLICLINICI NON STATALI. I policlinici delle università non statali avranno nel 2013 un contributo di 52,5 milioni. La fondazione Gaslini riceve invece 5 milioni.

TAV. Nuove risorse per 2,25 miliardi di euro per la Tav Torino-Lione. All'alta velocità ferroviaria sono destinati 150 milioni di euro all'anno dal 2015 al 2029.

VERIFICHE STRAORDINARIE INPS PENSIONI INVALIDITA Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. l02, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SICUREZZA. Nel comparto sicurezza si potranno fare assunzioni di personale per arrivare a una spesa annua massima di 70 milioni per il 2013 e 120 milioni dal 2014.

BENI MAFIA. Rafforzamento per l'Agenzia per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I beni mobili sotto sequestro potranno essere venduti.

EDITORIA. Per il prossimo anno stanziati 45 milioni di euro per il settore editoriale e 15 milioni per il sostegno a radio e televisioni locali.

TV-STAMPA. Prorogato di un anno il divieto di incroci proprietari tra stampa e televisioni. Lo stop resta in vigore fino al 31 dicembre del 2013.

AEROSPAZIO. Arrivano 8,43 miliardi di euro in 16 anni per sostenere le imprese del settore aerospaziale. Un intervento di cui beneficerà in particolare Finmeccanica.

ASSICURAZIONI. Fissato tetto al credito d'imposta delle imprese assicurative, commisurato all'ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio.

SISMA EMILIA. Risorse per sostenere le imprese che hanno subito danni indiretti, con l'accesso ai mutui garantiti dallo Stato per pagare tasse e contributi.

BUSTE PAGA PESANTI. Per i lavoratori colpiti dal terremoto in Emilia Romagna è prevista la restituzione dei contributi previdenziali, distribuita in rate mensili.

RIFIUTI ROMA. Sarà nominato un supercommissario per la gestione dei rifiuti a Roma e provincia. L'incarico potrà durare sei mesi, con la possibilità di proroga.

FOTOVOLTAICO. Prorogato al 30 giugno 2013 il termine per realizzare gli impianti fotovoltaici su edifici pubblici e aree della pubblica amministrazione.

ABS E PNEUMATICI. Cancellato l'Abs obbligatorio per le moto e salta l'obbligo di montare pneumatici termici sulle auto (e non le catene) in caso di forti nevicate.

POSTE. Rinvio di un anno per i tagli al parco auto di Poste italiane, obbligata a ridurre le vetture usate dai postini e quelle date come benefit ai dipendenti.

INPS-INAIL. Slitta al 31 luglio la scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza (Civ) di Inps e Inail, in attesa del riordino previdenziale con la nascita del super-Inps.

MULTE GIOCHI. Rinvio al 30 giugno 2013 per le multe previste per gli spot radio-televisivi e la pubblicità sulla stampa per ragazzi che pubblicizzano i giochi con vincite in denaro.

TASSE.A partire dal primo luglio 2013, l'aliquota Iva passa al 22%, un punto in meno di quanto inizialmente preventivato. Una misura che, però, ha finito per precludere la riduzione delle prime due aliquote Irpef (23% fino a 15.000 e 27% da 15.000 a 28.000 euro). Rinviata la facoltà per le Regioni di aggiornare l'Irpef regionale.

IRAP. Aumentano le deduzioni per lavoratore dipendente assunto a tempo determinato (7500 euro dal 2014), con bonus ulteriore per quelli sotto i 35 anni (13500) e nel Mezzogiorno. Spinte verso l'alto anche le aliquote legate al valore di produzione.Passiamo, dunque, al fronte dei servizi.

IMU. Sulle abitazioni  dal 2013 sarà a completo appannaggio degli enti comunali, mentre l'erario continuerà a incassare quella relativa ai capannoni. Le aliquote resteranno invariate, 0,4% sulla prima casa e 0,76% sulle seconde, pari, cioè, a quanto previsto per le imprese, anche se, su questo fronte, ai sindaci viene lasciata libertà di rialzo pari allo 0,3%.

FONDO  per la riduzione strutturale della pressione fiscale, Viene istitutito ed alimentato  dalle eccedenze dalla sottrazione tra surplus da attività di lotta all'evasione e risorse necessarie a mantenere gli equilibri di bilancio: a stabilirlo, sarà il Dpef ministeriale apposito.

  Lavoro. Per i prossimi tre anni, sono 2,1 i miliardi messi a disposizione dall'esecutivo per la detassazione dei salari di produttività, divisi in 950 milioni per il 2013, un miliardo per l'anno successivo e 200 milioni nel 2015. Questo, se l'apposito decreto verrà varato entro il 15 gennaio, altrimenti queste risorse verranno dirottate all'aumento della produttività. Per la riduzione del cuneo fiscale, quindi, viene messo a punto un Fondo della Presidenza del Consiglio mirato anche alla definizione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo alle realtà che si appoggiano a organismi universitari o specializzati in ricerca, secondo quanto indicato dal piano Giavazzi.

Pensioni: varata la possibilità di ricongiunzione onerosa per quei lavoratori che, prima del 31 luglio 2010, siano passati dal pubblico impiego al regime Inps, in base a un preciso regime di calcolo che consenta la fruizione di un'unica pensione. Vecchie regole vigenti, invece, solo per chi aderiva, sempre non oltre il 30 luglio 2010, a una cassa cooptata dall'Inpdap prima dell'avvento del super-Inps (il quale dovrà aspettare fino al 31 luglio la scadenza dei Consigli di vigilanza dei due istituti in procinto di fusione).  .

Esodati: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 20l del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2l4 del 2011.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

UNIVERSITA' STATALI . Sono  attribuiti 100 milioni per accrescere il Fondo per il finanziamento ordinario. Ai policlinici delle università private vanno invece 52,5 milioni.

FAMIGLIE CON FIGLI. A decorrere dal 1º gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c)del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap»  Garantiti anche 115 milioni di euro a favore dei malati di Sla.

Infrastrutture.  La Tav Torino Lione è entrata nelle battute finali del testo di legge stabilità: 2 miliardi di euro finiscono per la sua realizzazione in 15 anni, con spese di 60 milioni già previste per il 2013, fino ai 150 ogni 12 mesi dal 2016 al 2029. Tempi dilatati anche per le realtà dell'aeronautica, che si vedono accordati 8,43 miliardi in 16 anni, mentre all'Expo di Milano 2015 vengono risparmiati i tagli lineari del 10%.

FERIE PERSONALE  SCUOLA.Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolasticvi regionali,ad esclusione di quelli destinatoi agli scrutini,agli esami di stato e alle attivitas' valutative.Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorsative subordinatamente alla possivìbilita' dio sostituire il personaler che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiountivi per la finanza pubbliuca.

Premesso che il comma 8 dell'art.5 del dec.legge n.95/12 ,convertito in legge n.135/12 dispone che:"8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inseritenel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  comeindividuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196, nonche' delle autorita'  indipendenti ivi  inclusa  la  Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissionirisoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevolicessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente responsabile." si precisa che il comma 43 dell'articolo unico dellaegge di stabilita' prevede che alla fine del predetto cpomma 8 si aggiunge il seguente periodo:"Il presente comma non si applica al personale docente ed ammionistrativo,tecnicvo e ausiliario supplente breve e saltuario o doicente cobnn  cdfcontratto fino al termine dellev lexzioni o delle attivita' didattiche ,limitatamernte alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.Infine il comma 44 prevede che le dispposizioni di cui sopra non possono esere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.Le clausole contrattuali sono disapplicate dall'1.9.2013

MODIFICHE LEGGE N.92/12.Riguardano  il contributo per la cessazione rapporto lavoro ,la proroga per gli accordi sui fondi bilaterali di solidarireta', il  rinvio di un anno  della riduzione dal 4 al 2,6 per cento " del contributo per la formazione" dovuto dalle Agenzie di lavoro somministrato e l'esclusione  della disciplina dei  criteri  per gli incentivi  alle  assunzioni  per quelle previste dal decreto del ministro del lavoro del 5.10.12 per l'assunzione/stabilizzazione di   donne e  giovani

PROROGA 24  MESI  CIGS CESSAZIONE  ATTIVITA'.Sino al 31.12.2013 è finanziata la proroga a 24 mesi della cigs per 24 mesi  disciplinata dal  comma 15 dell'art.19 del dec.legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09

DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE INAIL.Ne parla il comma 85 dell'art.1 della legge in esame ,disponendo che per detto Istituto si procvede alla riduzione della dotazione organica del personaledirigenziale con esclusione delle professionaòlita' sanitarie ,mentre per il restante prersonale dirigenziale ,previa proposta dell'Inail ,puo' essere operasta una riduziuone anche inferiore a quella prescritta ,destinando a compensazioner i risparmi conseguiti attraverso la contrazione per il triennio 2013.2015 ,delle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente

Sisma Abruzzo .Concessione contriobuto straordinario di 35 ,milioni di euro   òper assicurare stabilita' del riequilibrio finanziario ed il servizio di smaltimento rifiuto

Dissesto Idogeologico Abruzzo. Attribuzione di 20 milioni di euro nel biennio 2013/14 per fronteggiuare il dissesto idrogeologico

Contratti solidarieta' con cigs- L'intervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 1ºluglio 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni..Si ricorda che il citato comma 6 dell'art.1  legge n.102/09  dispone:" In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario  .."

Cratere sisma Abruzzo. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune di L'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.

Assegnazioni provvisiorie e comando personale pp.aa.

A decorrere dal 1º gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato

Proroga Sperimentazione Produttivita-

. Per la proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L e misure di cui al comma precedenmte si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014

Personale somministrato  degli  Sportelli Unici per l'Immigrazione e delle Questure Si dispone la  proroga dei contratti in  scadenza fino al 30 giugno 2013,con  assegnazione di  10 milioni di euro per il loro  finanziamento.

Regolamenti  organizzativi dei Ministeri Si proroga al 28 febbraio 2013 il termine  ultimo   per la definixzione da parte delle PP.AA. statali   dei  propri  assetti organizzativi.

LSU.Si prevede un nuovo finanziamento per il  2013  di  110 milioni di euro.

RIFORMA PATRONATI .All'argomento sono dedicate le   disposizioni contenute nei seguenti commi dell'art.1 della legge in esame.

10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un ,più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.

12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.

13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1º gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

MODIFICAZIONI T.U.151/01. IMPRENDITRICI AGRICOLE E PESCATRICI Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, dì cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto una indennità giornaliera pari all'80 per cento della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne

SOPPRESSIONE INDENNITA' DISOCCUPAZIONE  SPECIALE EDILIZIA ART.11  c.2 LEGGE N.223/91

Correggendo un errata indicazione contenuta nella lettera c) del   comma 71 dell'art.2 legge 92/12 ,risulta precisato che dall'1.1.2017  è abrogato non gia'  l'art.10 comma 2 ,bensì l'art.11 comma 2 della legge n.223/91. ,in cui si stabilisce:

" Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (21).

CIG IN DEROGA SETTORE PESCA. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA PENSIONI 2014. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

CONTRATTI SOLIDARIETA SENZA CIGS.E' prorogata sino  al 31.12.2013 la possibilita' di far ricorso ai contratti di solidarieta' senza l'intervento della cigs previsti dall'art.5 commi 5 e 9 legge n.236/93 e  dall'art.1 c.5 della legge n.102/09 per le imprese non soggette alla disciplina dell'integrazione salariale straordinaria e le imprese artigiane onde evitare licenziamenti collettivi ed anche individuali.

Ammortizzatori  sociali in deroga.L'Argomento è trattasto nei seguemnti commi dell'art.1:

254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1º giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori. sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica

 

Per il testo legge stabilita' 2013 cliccare seguente link:http://www.altalex.com/index.php?idnot=19440