L'argomento del titolo ,in merito a cui   ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative la circolare Inps n.137/2012  ,risulta disciplinato dai commi 12 e 13 dell'articolo 4 della legge n. 92/2012  , che devono essere applicate agli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità previsti dagli articoli 8, commi 2, 4 e 4bis, e articolo 25, comma 9, legge n. 223/1991 articolo 4, comma 1, decreto legge n. 148/ 1993, conv. con modd. con legge n. 236/1993, e succ. modd. e integrazioni in conformità alle indicazioni fornite in questo e nei successivi paragrafi.

   L'Inps ha sottolimeato che per  effetto dell'entrata in vigore delle legge n. 92/2012 ,il legislatore ha fissato  il principio generale per cui :

-non è possibile applicare gli  incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi
assumere;

-gli incentivi non spettano né nell'ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell'ipotesi  in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti
sussisteva un obbligo di assunzione.

Inoltre ha evidenziato che  il legislatore ha stabilito    analoghi principi, in relazione alla somministrazione di lavoro ,rispetto a cui gli incentivi sono esclusi non solo quando viene assunto il lavoratore titolare di un diritto di precedenza all'assunzione (conformemente a quanto già prevedeva l'articolo 8, comma 4, legge n. 223/1991), ma anche quando viene violato il diritto di precedenza di un lavoratore diverso da quello assunto o trasformato;

 In ordine a quanto sopra  sopra  ,sono risultate fornite  le seguenti precisazioni.

Come è noto, la legge n. 223/1991 prevede espressamente (articolo 8, comma 2, ultimo periodo) specifici incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, che duri anche fino a dodici mesi, originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato.

 A tale riguardo sono stati portati  i seguenti esempi.

a)Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere del dodicesimo mese; spetterà il beneficio complessivo di 24 mesi.

b)Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al quindicesimo mese; spetterà al datore di lavoro solo la riduzione contributiva per i primi 12 mesi del rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione.

b)Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.

c)Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando l'intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla proroga); spetta il beneficio per la trasformazione, se questa interviene (e decorre) entro i primi sei mesi del secondo rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione se questa interviene successivamente, perché viene superato il termine di dodici mesi complessivi previsto dall'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991.

d)Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, Dlgs n. 368/2001, in materia di successione dei contratti a termine stipula un secondo contratto per nove mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato; spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.

e)Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, Dlgs n. 368/2001, in materia di successione dei contratti a termine stipula un secondo contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato: spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine; l'incentivo per la trasformazione spetterà se questa interviene (e decorre) entro il nono mese del secondo rapporto.

 La citata circolare n.137/,si è soffermata  anche sul    principio del cumulo degli incentivi,che ,secondo quanto , definito dal comma 13 dell'articolo 3, legge n. 92/ 2012, ha una duplice valenzavale a dire:

1) anzitutto nel  considerare la somma dei periodi agevolati ai sensi di una medesima previsione legislativa, il principio introduce un criterio di flessibilità nell'applicazione degli incentivi, che trova il proprio limite nella durata e misura massime deducibili dall'interpretazione delle singole norme incentivanti.

2) inoltre ,a  proposito del limite inerente alla somma dei periodi agevolati si stabilisce un'equivalenza tra l'utilizzazione diretta e indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all'assunzione, deve essere valutata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti negli eventuali periodi di utilizzazione indiretta, mediante un contratto di somministrazione.

 Avuto riguardo a   detta affermazione ,l'Istituto ha   reso  le seguenti precisazioni.

Per effetto del combinato disposto degli articoli della legge n. 223/1991 in materia di incentivi e dell'art. 4, comma 13, legge n. 92/2012 circa i limiti di cumulo degli incentivi si deve ritenere che ai fini della determinazione della durata della riduzione contributiva spettante l'assunzione a tempo indeterminato, successiva ad un rapporto a termine originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, vada equiparata alla trasformazione a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 8, comma 2, legge n. 223/1991; in entrambi i casi infatti si realizza comunque l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato successivamente allo svolgimento di un rapporto a termine contributivamente agevolato.

Pertanto, superando parzialmente la prassi restrittiva affermatasi prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, si deve ritenere che, per un'assunzione a tempo indeterminato che segua con o senza soluzione di continuità un'assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 8, comma 4, legge n. 223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributiva e il contributo mensile non spettano però nell'ipotesi in cui l'assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.

 In proposito sono stati  formulati  i seguenti esempi.

a)Il datore di lavoro assume per cinque mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e l'ulteriore riduzione contributiva per i primi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminato;spettaaltresì  il contributo mensile, secondo le regole contenute nell'articolo 8, comma 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità.

b)Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l'assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all'assunzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4quater, Dlgs n. 368/2001.

Il principio del cumulo previsto dalla legge n. 92/2012 assume particolare rilievo rispetto alla successione di utilizzazioni indirette, mediante somministrazionee dirette dello stesso lavoratore,in ordine a cui la sopra menzionata circolare riporta alcune regole applicabili a chi assuma un lavoratore, dopo averlo utilizzato mediante somministrazione.

Se un soggetto utilizza un lavoratore iscritto nelle liste di moblità mediante una o più somministrazioni, contributivamente agevolate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge n. 223/1991, e poi con o senza soluzione di continuità lo assume a tempo indeterminato, la riduzione contributiva per l'assunzione diretta spetta per i primi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminato.

Coerentemente con quanto già illustrato sopra, a proposito della successione di rapporti di lavoro alle dirette dipendenze dello stesso datore di lavoro, le assunzioni a tempo indeterminato successive ad una somministrazione vanno infatti equiparate rispetto ai benefici della legge n. 223, in forza del principio del cumulo di cui all'art. 4, comma 13, legge n. 92/2012 all'ipotesi della trasformazione a tempo indeterminato per la quale l'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 prevede dodici mesi di riduzione contributiva.

In applicazione del principio del cumulo, come già anticipato ed esemplificato sopra , si ripete qui che, se un soggetto utilizza un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediante una o più somministrazioni contributivamente agevolate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge n. 223/1991 e poi lo assume a tempo determinato, potrà godere, per l'assunzione diretta, degli incentivi previsti dalla stessa disposizione nei limiti dell'eventuale residuo rispetto a quanto goduto indirettamente durante la somministrazione.

Nei casi in cui un soggetto svolga con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato agevolato o non ì agevolato e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l'incentivo relativo alla somministrazione spetta, a condizione che il lavoratore non fosse comunque titolare di un diritto all'assunzione diretta presso l'utilizzatore.

In allegato  è riportata una tabella esemplificativa delle modalità applicative del principio del cumulo agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  la tabella comprende esemplificazioni di successioni di utilizzazione indiretta (mediante somministrazione) e diretta dello stesso lavoratore.

 Nella sottostante    tabella Allegato A  predisposta dall'Inps  riporta alcune esemplificazionmi sulle   modalità applicative del principio del cumulo agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Tuttavia ,prima di concludere ,si reputa opprtuno  esprimere  l'auspicio     che gli organi istituzionali competenti  chiariscano  se le disposizioni esplicitate nella circolare Inps sopra esaminata  debbano trovare o meno  applicazione anche alle assunzioni  di cui all' art.8 comma 2  della legge n.223/91   ,che risultino gia'  intervenute     ed ancora  in corso alla data d'entrata in vigore della legge n.92/12, da  trasformare  eventualmente   data successiva al  18.7.2012  , richiamando in proposito la circostanza che  il messaggio Inps n.12957 del 2.8.2012  ,tra l'altro ,   afferma   quanto segue:

"Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136.

Tra l'altro, la legge (ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 4) sancisce alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi i benefici previsti per l'assunzione dei lavoratori disoccupati da 24 mesi (art. 8., co. 9, l. 407/1990) o iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, commi 2, 4 e 4 bis, e art. 25, comma 9, legge 223/1991 -art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni); la legge inoltre modifica il testo dell'articolo 8, co. 9, l. 407/1990.

Facendo riserva di pubblicare una circolare che illustri compiutamente le novità in materia di incentivi all'assunzione, si comunica che sono stati comunque adeguati i moduli telematici 407 e 223 alle principali novità contenute nella legge; nella loro nuova versione i moduli continueranno ad essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione.

L'adeguamento non riguarda le assunzioni/ proroghe/ trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012."

ALLEGATO A

Esempi di applicazione dei principi contenuti nella legge n. 92/2012 agli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Rapporti di lavoro diretti
Prima Dopo Benefici applicabili alla seconda fattispecie (colonna «Dopo») Note
Assunzione a tempo eterminato Assunzione successiva a tempo indeterminato (con discontinuità tra i due rapporti) Sì benefici, per 12 mesi. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto precedente il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza nell'assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi) Per effetto del combinato disposto degli articoli della legge n. 223/ 1991 in materia di incentivi e dell'art. 4, comma 13, legge n. 92/ 2012, circa il cumulo degli incentivi: - sì benefici (è un caso di cumulo); - solo 12 mesi invece di 18 (l'art. 25 comma 9 si applica integralmente solo se non c'è precedente rapporto a termine dalle liste di mobilità)
Assunzione a tempo determinato per periodo > 12 mesi (ovvero più rapporti a termine continui o discontinui per periodo complessivo > 12 mesi) Trasformazione entro 12 mesi Sì benefici (a prescindere dalla configurabilità di un diritto di precedenza in capo al lavoratore trasformato) Art. 8, comma 2, n. 223/1991
Trasformazione dopo 12 mesi No benefici

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