Ricordato che in data 28.12.2012 ,il CICAS ha approvato l'Accordo  Quadro per gli ammortizzastori sociali in  deroga per l'anno 2013   in favore dei   lavoratori  dipendenti dalle imprese peranti in Abruzzo,si richiama l'attenzione sulle istruzioni operative  disposte dalla Conferenza dei Servizi tenuta   in data 8 gennaio 2013  ,che risultano contenute  nella  seguente dpocumentazione:

-Verbale della Conferenza : cliccarelinkhttp://www.regione.abruzzo.it/fil/docs/ammSocialiCicas/CdSgennaio2013.pdf

-Modulistica   per richieste ammortizzatori sociali in pdf cliccare linkhttp://www.regione.abruzzo.it/fil/docs/ammSocialiCicas/modulisticaCdS08012013.pdf

-Modulistica per richieste ammortizzatori sociali in formato edittabile cliccare linkhttp://www.regione.abruzzo.it/fil/docs/ammSocialiCicas/Allegati080113.zip

Con l'occasione si ritiene di  evidenziare che  risulta  ABOLITO L' OBBLIGO DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITA'(DID).

In merito si rappresenta che ,come è noto l'art.19 ,comma 10 ,del decreto legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09 , prevede  :"10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati."

Il Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, attuativo della predetta norma, aveva previsto  all'articolo 11, che tale dichiarazione preventiva debba essere presentata su apposita modulistica.ed a tal fine  l'Inps aveva   predisposto il modello DID-COD. SR105.

L'articolo 12 di tale decreto stabilisce inoltre che:

"Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati."

Premesso quanto sopra ,si richiama l'attenzione sul comma 47 dell'art.4 della legge di riforma del lavoro n.92/12 ,in cui si precisa: "47. All'articolo 19 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il comma 10 e' abrogato".

In attuazione della previsione del comma 47 precitato ,nella circolare Inps n.1 del 7 gennaio 2013 si legge quanto segue:

"5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

L'articolo 4, comma 47, della legge di riforma abroga, a partire dal 18 Luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all'articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con la Legge n. 2/2009.

Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro.

Quest'ultimo, quindi, non è più tenuto a raccogliere e conservare presso di sè le dichiarazioni di immediata disponibilità (mod. SR105), sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 133 del 2010 non si applicano più a partire dal 18 luglio 2012 e il modello SR105 non è più disponibile sul sito dell'Istituto",evidenziando    il seguente testo della citata circolare abrogata

" La circolare  fornisce istruzioni riepilogative in merito alla presentazione, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale di cui al modello DID-COD. SR105., distinguendo tra gli istituti dLa cegli ammortizzatori sociali "classici" e degli ammortizzatori sociali in deroga, riepilogando, con l'occasione, anche gli adempimenti a carico dei datore di lavoro. In particolare, vista l'importanza di dette dichiarazioni, l'Istituto intima alle proprie strutture territoriali di prestare la massima attenzione alla corretta e completa compilazione, da parte dei datori di lavoro, dei modelli di richiesta del trattamento di sostegno al reddito, con particolare riguardo proprio alla parte relativa alla acquisizione e custodia della dichiarazione di cui almodello INPS DID-COD. SR105. Tale verifica puntuale dovrà essere fatta, a maggior ragione, nelcaso in cui le dichiarazioni siano presentate, da parte dei lavoratori, direttamente all'Istituto."