In relazione   alle novita' normative introdotte dalla legge    n.92/112 di riforma del lavoro  , dalla legge  sviluppo n.221/12  e dalla legge stabilita' n.228/12  ,si ritiene confacente    precisare  di seguito  gli istituti che costituiscono  il sistema degli ammortizzatori sociali  a disposizione    delle imprese e dei lavoratori dall'1.1.2013, ricordando che  i suddetti  si distinguono  tra ordinari ed in deroga,  intervengono  sia in caso di      perdita che   di   mantenimento   del  rapporto  di lavoro da parte dei beneficiari , ed infine che  vengono utilizzati     in funzione   delle   difficolta'  aziendali esistenti ,che possono essere tanto  temporanee e transitorie quanto  prolungate e  persino  irreversibili.

A) AMMORTIZZATORI SOCIALI   GENERALI RIGUARDANTI DISOCCUPATI  

1) ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO-ASPI

L'Aspi ,destinata a sostituire l'indennita' ordinaria non agricola con i requisiti normali,    che peraltro  continua ad applicarsi  ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012,  per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 ,risulta istituita   presso la  Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti   con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione,secondom la regolamentazione corrispondente      contenuta nell'art.2 ,commi da 1 a  30,,da  36 a 38e da 40 a 45 della   legge  n.  92/2012  e s.m.i.

2) MINI ASPI

Sostituisce l'indennita' ordinaria con i requisiti ridotti e cponsente ai lsavoratori rimasti involontariamente disoccupati a decorrere dall'1.1.2013 ,se in possesso dei requisiti previsti di percerpire un trattamento economico  diverso rispetto a quello dell'Aspi  ,secondo la disciplina contenuta nei commi  da 20 a 25 dell'art.2 della legge n.92/2012 e s.m.i.

Per informazioni confacenti su Aspi e Mini Aspi si rinvia alla consultazione della seguente documentazione:

-Post pubblicato sul blog DISCIPLINA ASPI E MINI ASPI CON MODIFICHE LEGGE STABILITA' 2013  cliccando sul seguente linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=22970&action=edit&message=10

- Circolare Inps n.142/2012 cliccando suLinkhttp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.htm

-Circolare Inps n.140/2012 cliccasdo su Linkhttp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm

3) INDENNITA' LAVORATORI CO CO CO ART .  61 DEC.LEGVO  276/03

L'indennita' in questione dall'1.1.2013 è regolamentata  dai commi   da 51 a  56 dell'art.2 della legge n.92/12 il cui contenuto si espone di seguito,premettendo che con le  dette disposizioni va a regime l'indennita' una tantum in favore dei co co pro ,iscritti in via esclusica  alla gestione separata dell'Inps .

Infatti si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

. L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,,che nel 2012 risulta di euro 14.930 , moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente(almeno quattro)  e quelle non coperte da contribuzione.

L'indennita' di cui sopra  è liquidata  in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili   fino a 1.000 euro se superiore.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ,ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,così che l'indennita' è liquidata in unica soluzione ,pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque nonn superiore a 4 mila euro

In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015 risulta stabilito che:

a) il requisito di cui alla lettera e)  , relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi;

b) l'importo dell'indennità è elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;

c) le risorse di cui al comma sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

Si conclude sull'argomento  sottolineando che  il comma   69  dell'art.2 prevede che :". A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 19,  comma  2  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2-,secondo cui :

2. Invia sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, pressola predetta Gestioneseparata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' pressola predetta Gestioneseparata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data."

4) TRATTAMENTO SPECIALE

DISOCCUPAZIONE EDILIZIA

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori  con la qualifica di operai ,impiegati e quadri   licenziati da imprese edili ed affini,anche artigiane e  cooperative  per una delle seguenti cause   : a)cessazione dell'attività aziendale ,ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative,riduzione di personale( legge 6 agosto 1975, n. 427;

b)stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto completamento d'impianti industriali o di opere  pubbliche di grandi dimensioni (Art.11 legge n.223/91);

c)mancata ripresa al termine di un programma di cigs

Per ogni ulteriore informazione in materia si rinvia al posto di cui al seguente linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/29/trattamento-speciale-disoccupazione-edilizia/

Si  segnala peraltro  che ,correggendo un errata  dicitura  contenuta nella lettera c) del   comma 71 dell'art.2 legge 92/12 ,la legge di stabilita' n.228/12 ha  precisato che dall'1.1.2017  è abrogato non gia'  l'art.10 comma 2 ,bensì l'art.11 comma 2 della legge n.223/91,vale a dire la disposizione che disciplina il trattamento speciale di disoccupazione dell'edilizianelle aree nelle quali il   Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, così che ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5)INDENNITA' DISOCCUPAZIONE  OPERAI AGRICOLI

Due sono le tipologie di trattamento di disoccupazione per gli operai agricoli ,ossia l'indennità ordinaria di disoccupazione ed il trattamento speciale. ed in proposito si rinvia alla consultazione del posto di cui al seguente linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/29/indennita-disoccupazione-operai-agricoli/

6) INDENNITA' DI MOBILITA'

L'indennità di mobilità ,che trova la sua fonte normativa principale nella legge n.223/91 e s.m.i.,è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che , perduto il posto di lavoro per licenziamento collettivo, risultano iscritti nelle liste di mobilità.
Detta prestazione previdenziale ha una durata più lunga delle altre prestazioni di disoccupazione ,determina benefici particolari in favore delle aziende che intendano assumere dalle liste di mobilità i lavoratori iscritti, facilitando così la mobilità dei lavoratori da un'azienda ad un'altra.
Sull'indennità di mobilità sono stabilite disposizioni particolari per ciò che concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi che i lavoratori debbono far valere per accedere a tale prestazione e una procedura particolare che l'azienda deve eseguire prima di procedere ai licenziamenti dei dipendenti ed in merito si rinvia alla consultazione del post pubbliucato sul blog cliccando sul linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/31/disciplina-indennita-di-mobilita/

Inoltre si richiama l'attenzione sulle modifiche che sia la legge n.92/12 ,che la legge n.134/12 hanno apportato alla disciplina della dursata dell'indennita' di mobilita' che ad alcuni apdetti della regolamentazione della legge n.223/91 riguardantio la procvedura di mobilita' ,in merito a cui si rinvia all'apposito post pubblicato sul blo ,cliccando il seguente link:http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=20692&action=edit&message=1

 

B) AMMORTIZZATORI SOCIALI GENERALI  RIGUARDANTI OCCUPATI  

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA INDUSTRIA

 La Cassa integrazione guadagni  appare  lo strumento  con cui   è possibile intervenire  per   sostenere le    imprese che ,per eventi conseguenti a  situazioni di crisi o difficoltà  indicate  dalla legge, sono indotte a  sospendere o contrarre transitoriamente l'attività ,  essendo   responsabili per i danni patiti dai dipendenti .

L' Inps interviene  erogando   , in sostituzione  della retribuzione ,  un'indennità  in favore dei lavoratori    delle  predette aziende  che nel periodo  considerato risultano    sospesi dal lavoro, ovvero utilizzati al lavoro  ad orario ridotto    per i  detti eventi.

Tale intervento è diversamente articolato a seconda delle circostanze che  originano  la situazione di difficoltà del settore economico di appartenenza dell'azienda interessata,si riospetto a cui si rinvia a quanto esposto nel post  del blog consultabile cliccanddo sul seguente linkhttp://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/05/scheda-conoscitiva-sulla-cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-industria/

2) CASSA INTEGRAZIONE  GUADAGNI EDILIZIA

 Una  normativa specifica in materia di cig ordinaria  , discendente soprattutto dalle leggi n.77/1963  , n.14/1970,n. 1058/1971 e n.427/1975 , concerne il  settore edile e dei materiali lapidei e per ogni informazione in merito si puo' consultare lo specifico post cliccasndo sul seguente link

:http://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/18/disciplina-cassa-integrazione-guadagni-edilizia/

3)   CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN AGRICOLTURA

 Considerato   che difficoltà e problematiche transitorie e durevoli,contingenti e strutturali possono intervenire anche nel settore produttivo dell'agricoltura  a causa di eventi  non determinati dagli imprenditori e dai lavoratori,il legislatore ha apprestato specifiche norme in materia di integrazione salariale  (CISOA),contenute nella legge  n.457 dell'8.8.1972 e nella legge n.223 del 23 .7.1991  (.artt.14 e 21), la   cui   previsioni   sono esposte nell'apposioto post del blog    consultabile  cliccando sul seguente link: https://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/06/disciplina-cassa-integrazione-guadagni-in-agricoltura/

4) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Gli aspetti  che caratterizzano la  cassa integrazione guadagni straordinaria,distinguendola da quella ordinaria,  s'individuano  soprattutto   nel le cause integrabili e nella durata dell'intervento .

Infatti   questo  ammortizzatore sociale è collegato  a  condizioni di difficolta' e problemi   aziendali   dalle prospettive incerte ed ha      bisogno  di  essere  gestito       con   iniziative specifiche  ed   interventi  dalle caratteristiche diverse  ed avente  una  durata  superiore rispetto  a quelli  dell'integrazione ordinaria.

Per informazioni sui varii aspetti dellas cigs ,si rinvia alla consultazione dello spdecifico post del blog cliccando  sul seguente link:http://francescocolaci.wordpress.com/2009/03/23/disciplina-cassa-integrazione-guadagni-straordinaria/

Inoltre ,tenuto conto che le leggi n. 92/12 e n.134/12 hanno apportato modifiche alla previsione dell'art.3 della legge n.223/91 ,riguardante l'intervento della cigs per le imprese  coinvolte in  procedure concorsual,si ritiene confacente suggerire la consultazione in proposito dello specifico  post pubblicato  sul  blog cliccando il seguente link:http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=20606&action=edit

Infine , si  sottolinea che la legge di stabilita' n.228/2912.ha finanziato sino   al 31.12.2013    la proroga  della cigs  a 24 mesi   di cui al   comma 15 dell'art.19 del dec.legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09, riguarda  per le sitiuazioni di crisi aziendale con cessazione dell'attivita'.

5) ESTENSIONE TRATTAMENTO CIGS E RELATIVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI A DETERMINATE IMPRESE

Si ritiene confacente ricordare che sino al 31.12.2012, allo stato  della normativa vigente  ,  la cigs spetta  agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

  • imprese industriali
  • imprese edili ed affini
  • cooperative agricole
  • imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS
  • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS
  • imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti
  • imprese commerciali con più di 200 dipendenti.

Su tale argomento,il comma 1 dell'art.3 della legge n.92-2012ha previsto  l'aggiunta all'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 ,del comma 3 bis ,il cui testo comèplressivo  pertanto sara' così formato,sottolineando che la parter'aggiunta risulta evidenziata in grassetto  :

1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

In virtù della citata integrazione della      disciplina legislativa  ,   le imprese di cui alle lettere  da a) ad e)    ,a far data  dall'1.1.2013 , saranno   destinatarie,  non  piu 'in maniera sperimentale e transitoria ,ma definita e stabile dell'intervento della cigs e dei relativi obblighi contributivi  ,superando   quanto la   normativa  vigente prevede  sino al 31.12.2012,   in base a cui gli interventi  della cigs nelle predette  imprese      ridsultano venir   autorizzati annualmente.

Si sottolinea peraltro che  ,dall'anno 2013 ,diventa definitiva anche la relativa contribuzione obbligatoria  dello 0,90 % ,tenendo conto  inoltre che  le aziende appartenenti alle tipologie elencate , quando  ricorreranno alla cigs ,avranno l'obbligo di versare il contributo addizionale del 4,5% (se  occupano piu' di 50 dipendenti) ovvero del 3% (se occupoano sino a 50 dipendenti),da determonasre sull'importo dell'integrazione salariale  utilizzsata,che va versato  all'atto delle operazioni  di conmguaglio concernenti la cigs.
6) CONTRATTI DI SOLIDARIETA'  CON CIGS

In  riferimento al   Decreto del Ministro del Lavoro n.46448 del 10.7.09  ,che , nella prospettiva di semplificazione delle modalità attuative ,ha introdotto rilevanti novità alla disciplina dei contratti di solidarietà previsti dall'art.1 della legge n.863/84, preliminarmente si ricorda che si distinguono contratti di solidarietà "difensivi" ed "espansivi ".

I primi sono così definiti perche' comportano una riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare il licenziamento del personale in azienda.

I secondi ,che non hanno registrato un seguito pari a quello dei primi, assumono tale denominazione in quanto sono caratterizzati dall'aumento dei lavoratori neo assunti a tempo indeterminato per compensare la riduzione dell'orario di lavoro al personale già in forza dell'azienda interessata.

In questa sede vengono trattati i contratti di solidarietà così detti difensivi , il cui scopo precipuo, nell'ambito di una situazione di crisi aziendale temporanea ,appare quello di concorrere alla difesa dei livelli di occupazione ,evitando dei licenziamenti , precisando che gli stessi sono di due tipi, a seconda che le imprese interessate sono ovvero non sono destinatarie della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Rispetto ai contratti di solidarieta' difenzivi con l'intervento della CIGS si ritiene consono rinviare alla consultazionev dello specifico  post pubblicato sul blog cliccando il seguente link:http://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3688&action=edit

Inoltre si  evidenzia  che tra le disposizioni approvate con la legge di stabilita' n.228/12 risulta quella  che consente anche nel 2013  Llintervento di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legge 1ºluglio 2009, n. 102, è   nel limite di 60milioni di euro ,ricordado a che il citato comma 6 dell'art.1  legge n.102/09  dispone:" In via sperimentale  ....l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario  .."

7) CONTRATTI SOLIDARIETA' SENZA CIGS

La seconda tipologia di contratti di solidarietà  "difensivi",che  si applica  alle imprese non  destinatarie della disciplina della cigs,è quella prevista  dall'art.5,comma 5, del decreto legge n.148/93,convertito in legge n.236/93, e dall'art.1 comma 5 legge n.102/09  i cui aspetti sono stati illustrati con la circolare del Ministero del Lavoro n.20/ 2004  ,la cui appplicazione risulta prorogata  al 31.12.2013  dalla  legge di stabilita' n.228/2012

Anche  tali contratti,  caratterizzati dalla riduzione dell'orario di lavoro in azienda,perseguono lo scopo     di     evitare o ridurre le eccedenze di personale,  non già con l'intervento della cigs,ma  attraverso la corresponsione per un periodo massimo di 24 mesi di un  contributo ,  non avente natura di retribuzione ai fini contrattuali e di legge,compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali,di ammontare pari alla metà  del monte retributivo non dovuto dalle imprese a seguito della riduzione  di orario,e che va  ripartito  in parti uguali tra le stesse imprese ed i lavoratori interessati

Per tutte le iformazioni inn mderito a tali contratti di solidarieta' si trinvia allo specifico post pubblicato dal blog ,consultabile cliccando su link seguente:http://francescocolaci.wordpress.com/2009/01/21/la-disciplina-dei-contratti-di-solidarieta-parte-seconda/

 8) COSTITUZIONE FONDI SOLIDARIETA' BILATERALI

L'argomento trova regolamentazione nei commi da 4 a 16 dell'art.3  della legge di riforma n.92/12 ,che  stabiliscono  quanto  segue

Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi  citati

Con le medesime modalità di cui  sopra possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore

I decreti del ministro del lavoro  determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi ion questione, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

I fondi di cui  si parla  non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS,mentre gli oneri di amministrazione di ciascun fondo   sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità  dell Istituto

L'istituzione dei fondi   in parola  è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Detti  fondi  , oltre alla finalità    di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Per le finalità di cui al  periodo precedente   i fondi  in considerazione  possono essere istituiti, con le medesime modalità ,   anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,contenenti norme in materia di mobilita',   gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1º gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Gli accordi ed i contratti  relativi alla costituzione dei Fondi nbilaterali   possono prevedere che nel fondo   stesso  confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Si segnala rispetto a quanto sopra che  la òlegge dio stabilita' n.228/2012 ha prorogato al  17 luglio   2013 il termine entro cui le associazioni imprenditorioali e le organizzazioni sindacali devono sottoscrive gli accordi per i Fondi bilateriali in parola

 9)ADEGUAMENTO  FONTI ISTITUTIVE FONDI BILATERALI GIA' ESISTENTI

L'adeguamento delle fonti dei fondi gia esistenti e collaudati in determinati settori (es.artigianato) è previsto dai commi da 14 a 16 dell'art.3 della legge n.92/12.

Infatti si dispone che in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 dell'art.3 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori   nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  cpompasrastivamente maggiormente rappresentastive possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quindi entro il 18 gernnaio 2013,adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

. Per le finalità predette   gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

Infine nel comma 16 si legge che: in  considerazione delle finalità perseguite dai fondi  di cui ai periodi   precedenti,  volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Anche per detto adeguamento vale la proroga al  17 luglio2013 prevista dalla legge di stabilita'n.228/12

C) AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

 1) GENERALITA'

La disciplina degli  ammortizzatori sociali in deroga ,comprendente l'intervento dell'integrazione salariale ,dell'indennità di mobilità e  di disoccupazione ,fa riferimento all'art.1 comma 1190 della legge 296/06 ,prevedendo che il Ministero delLavoro può disporre la concessione o la proroga di detti trattamenti per periodi non superiori a 12 mesi ,che possono   essere concessi in unica soluzione ovvero  in periodi frazionati.

Le relative  risorse  ,predisposte di anno in anno  in occasione dell'approvazione della legge finanziaria,vengono utilizzate dal Ministero del Lavoro ,predisponendo direttamente i provvedimenti di concessione degli ammortizzatori  sociali in deroga , nonche' assegnandole annualmente alle singole Regioni che le utilizzano   in modo autonomo in relazione alle esigenze ed alle problematiche produttive ed occupazionali  registrate nei   rispettivi territori.

In Abruzzo la Regione ha istituito il CICAS ,ossia il Comitato d'intervento per le situazioni di crisi aziendali e territoriali , composto da rappresentanti istituzionali ,delle associazioni datoriali  e   sindacali  ed altresì di Italia Lavoro,che si riuniscisce periodicamente per le determinazioni in materia di ammortizzatori sociali,sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate.

Premesso quanto sopra ,si segnala che sono pervenute segnalazioni di incertezze operative sui seguenti aspetti degli ammortizzatori sociali in deroga :

a)  prescritta riduzione percentuale dell'indennita' da corrispondere;

b) contributi dovuti dalle imprese che utilizzano gli ammortizzatori sociali i deroga.

Per rispondere alla richiesta di chiarimenti  di cui alle precedenti lettere a) e b),pare confacente riportarsi  alla nota del Ministero delLavoro -Direzione Generale Ammortizzatori Soiali e Incentivi Occupazione-n.1/0006658 del 20.06.2007.

Per quanto concerne la questione relativa alla lettera a) ,la nota ministeriale citata , dopo aver ricordato che è la  stessa normativa a  stabilire che  in caso di prima proroga l'abbattimento dell'indennità  è  del 10″,in ncaso di seconda proroga l'abbattimento è del 30%  e del 40% in caso di terza o ulteriore proroga ,aggiunge che.   1) gli abbattimenti previsti si applicano calcolando ogni volta la  relativa riduzione sull'indennità originariamente percepita con la prima concessione in deroga.Pertanto ,sia la riduzione percentuale della prima proroga ,che quelle delle proroghe successive ,dovranno essere calcolate solo ed unicamente sull'indennità goduta come prima concessione e non su quelle riultanti dai successivi abbattimenti; 2) l'abbattimento inoltre va applicato,in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore ,solo dopo 12 mesi ,anche non continuativi ,di erogazione dell'ammortizzatore in deroga  previsto nell'accordo di prima concessione e/o di proroga in atto e di cui si dispone la continuazione.

Per la questione di cui alla lettera b) ,la stessa nota prima richiamata affferma che in ordine ai contributi dovuti dalle imprese ,è evidente che il problema si pone unicamente per i datori di lavoro che non rientrano nella normativa a regime degli ammortizzatori sociali.Questi ultimi sono tenuti ,nel caso di cigs in deroga ,al solo pagamento del contributo addizionaledi cui all'art.8 comma 1 del dec.legge n.86/88 convertito in legge n.160/88.Nel caso di erogazione dell'ndennità di mobilità in deroga ,le imprese che non rientrano nelle previsioni dell'art.16 della legge n.223/91,no sono tenute al pagamento della "tassa d'ingresso" di cui all'art.5 ,comma 4 della medesima legge n.223/91.

Si aggiunge che per uniformita'  per gli ammortizzatori in deroga si applicano gli stessi requisiti previsti per quelli generale ed in particolare 90 giorni di anzianita' aziendfale per la ciogs e 12 mesi di cui sei di effettivio lavorio per l'indennita0' in mobilita.

Inoltre si richiama l'art.2commi da 64  a 67 della legge  n.92/12 ,secondo cui :

64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso  il  regime
delineato dalla riforma degli  ammortizzatori  sociali  di  cui  alla
presente legge, assicurando la gestione  delle  situazioni  derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza  dei  livelli  produttivi  del
Paese, per  gli  anni  2013-2016  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi,  in  deroga  alla  normativa
vigente, la concessione, anche senza  soluzione  di  continuita',  di
trattamenti di integrazione  salariale  e  di  mobilita',  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali,  nei  limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66.  Nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   destinate   alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza  soluzione
di  continuita',  di  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi  dell'articolo  33,  comma
21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del  comma
64 del presente articolo possono  essere  prorogati,  sulla  base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La  misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta  del  10  per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione  professionale.  Bimestralmente  il  Ministero   del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  una  relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e  di
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Infine si ritiene di ricvhiamsatre l'sattenzione sui commi 254 e 255 dell'art.1 della legge di stabilita'  228/12 secondo cui:

254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1º giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori. sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

2) INDENNITA' A FAVORE LAVORATORI IMPRESE ED AGENZIE PORTUALI

Evidenziato che :

a)  l'art.17 della legge n.84/94, relativo alla Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo,nel testo    sostituito dall'art.3 della Legge 30 giugno 2000, n. 186 , prevede quanto segue:

- 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano: a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea. 10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima; b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte; c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. 13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 1

15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996″;

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223."

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,siu segnala che il comma 2 dell'art.3 della legge di riforma in esame dispone che a  decorrere dal 1º gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime;

b) l'art.  21, comma 1, lettera b),della medesima legge n. 84 del 1994 recita :  "1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una    società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369

Premessa la sopra esposta normati,va   segnalato  che i commi 2 e 3 dell'art.3 in esame prevedono quanto segue in favore dei lavoratori impegnati nelle attibvita' svolte dalle imprese ed agenzie portuali:

comma 2: A decorrere dal 1º gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime

Comma 3:. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,secondo cui:" A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto art. 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati."

Quanto esposto significa che dall'1.1.2013 si prevede un ammortizzatore sociale in favore di alcuni lavoratori del settore portuale e viene esteso l'obbligo a carico dei datori di lavoro il contributo dello 0,90 %

 3)FINANZIAMENTO CIG IN DEROGA SETTORE PESCA.

La legge di stabilita' n.228/12 ha disposto per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  di destinare  la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.