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TESTO VIGENTE ART.47 LEGGE N.428/90 RELATIVO TRASFERIMENTO AZIENDA DOPO LEGGE N.134/12


Dopo le variazioni  intervenute nel 2009,  dal 12.8.2012 ,ossia dalla data dell’entrata in vigore della legge  n.134/12 ,di conversione del dec.legge n.83/12 ,il testo dell’art.47 della legge n.428/90 , sulla regolamentazione del trasferimento d’azienda,si è arricchito   di nuove disposizioni .

Infatti ,alle modifiche  introdotte   al testo del citato articolo 47  dall’art.19 quater della legge 20.11.2009 ,n.166,di conversione del dec.legge n.135 del 25.9.09,si sono aggiunte  quelle   previste   dall’art.46 bis ,comma 2, della legge  n.134/12.
Di seguito ,si riporta il testo  dell’art.47, contenente  le integrazioni sopra evidenziate  ed     attualmente vigente:

Comma 1
Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’ art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu’ di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; 
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; 
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ulitimi.
Comma 2
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della  legge 20/05/1970, n. 300.
Comma 3
I primi tre commi dell’art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.
Comma 4
Ferma restando la facolta’ dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento.


Comma 4 bis(*)
4- bis . Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile
trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977,n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;(^)
b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».(^)
Comma 5(°)
Qualora il trasferimento riguardi  imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazine di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo’ altresi’ prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.
Comma 6
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile.
In base al sopra riportato testo ,nel caso di trasferimento di azienda  in crisi ,si applicano i seguenti principi:
A) qualora il trasferimento  concerne aziende  in crisi aziendale  con l’intervento della cigs o  per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività  ‘ è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro cui trova applicazione l’art.2112 c c  e tale accordo puo’ venir stipulasto a condizione che preveda il mantenimento anche parziale dell’occupazione;
B) nei casi in cui il trasferimento  riguardi imprese nei cui confronti vi sia stata dichiarazione di fallimento,omologazione di concordato preventivo consistente nella cessazione dei beni ,emanazione del provvedimento di liquidazione coatta anmminiustrativa o di amministrazione straordinaria ,ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,senza continuazione  ovvero con  la cessazione dell’attivita’ ,previa stipula di accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, non  trova applicazione l’art.2112 c c
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(*) Integrazione apportata dall’art 19 quater legge n.166/2009
 (^) Integrazione apportata dall’ art.46 bis, comma 2, legge 134/12
(°)  L’art.19 quater della legge n.166/2009 ha soppresso  nel precedente   testo del comma 5 dell’art.47 le seguenti parole :” aziende o unita’ produttive delle quali il Cipi abbia accertatyo lo stato di crisi azienbdale a norma dell’art.2,quinto comma ,lettera c),della legge 12 agosto 1977 ,n.675″

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