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APPROVATE LINEE GUIDA TIROCINI FORMATIVI


 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nella  seduta del 24 gennaio 2013,

 VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la nota in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA la lettera del 18 dicembre 2012, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola;
VISTA la lettera del 18 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;
VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con le quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha trasmesso l’avviso tecnico favorevole sulla predetta nuova versione del documento;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo condizionato all’accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto presente di ritenere accoglibili le predette richieste emendative;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di disporre del tempo necessario per la valutazione dell’impatto finanziario dell’accordo di cui trattasi;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, nella versione risultante dall’accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub A), a condizione che, a conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Dicastero proponente acquisisca l’assenso del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
-          il decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni;
-          la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
-          il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
-          la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in particolare l’articolo 18;
-          il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
-          la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;
-          il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
-          la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
-          il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
-          la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante ”Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
-          il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
-          la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2003, n. 12 recante “Articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall’art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio”;
-          il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;
-          la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 37 recante “Adempimenti connessi all’assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro – aspetti sanzionatori”;
-          la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 1 agosto 2005;
-          la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante “Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi”;
-          il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
-          la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
Tenuto conto che:
-          nell’Intesa tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le “Linee guida per la formazione nel 2010” del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell’apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto dello strumento;
-          la Commissione europea nel documento di lavoro “Un quadro di qualità per i tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione” (COM(2012) 173 final), pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;
Premesso che:
-          al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
a)       il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
b)       i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
-          le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell’ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
-          le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell’ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13 delle Linee guida, a verificare l’effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.
Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
CONVENGONO QUANTO SEGUE
  1. di adottare le “Linee guida in materia di tirocini”, Allegato 1), parte integrante del presente accordo;
  1. che le regioni e province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo1che le regioni e province autonome si impegnano a definire, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto previsto nelle linee guida al paragrafo 9;
  1. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
  1. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  1. che dall’applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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In base a quanto sopra   ,tra i vari criteri definiti quello che emerge è il raggiungimento di un accordo sul compenso minimo e la durata massima. E’ stato stabilito che allo stagista dovrà essere riconosciuta un’indennità minima di 300 euro lordi mensili.,mentre le Regioni, in sede di recepimento della normativa , si sono impegnate a prevedere, un rimborso minimo di 400 euro.
Per quanto attiene alla durata massima è stata determinata in: 6 mesi per neodiplomati e neolaureati (giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi), 12 mesi per disoccupati e inoccupati, 24 mesi per disabili.
E’ stata definita anche una sanzione amministrativa, che oscilla da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui l’azienda non paghi l’indennità al tirocinante.
Le Regioni hanno preso l’impegno a recepire quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi.
Per saperne di più:
http://t.contactlab.it/c/2001165/4005/7234774/86638
http://t.contactlab.it/c/2001165/4005/7234774/86636

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