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CHIARIMENTI INAIL RETRIBUZIONI IMPONIBILI COLLABORATORI FAMILIARI E SOCI NON ARTIGIANI


In esito a corrispondenti quesiti ricevuti,l’Inail con la  sottoriportata nota n.269 del 14 gennaio 2013 fornisce chiarimenti in merito all’argomento del titolo.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Ufficio Vigilanza Assicurativa

Prot.INAIL.60010.14/01/2013.0000269       
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani.
In merito all’argomento in oggetto, anche in considerazione dei quesiti pervenuti e relativi alla richiesta di indicazioni operative da osservare nella redazione dei verbali ispettivi, si precisa quanto segue.
Preliminarmente, in relazione ai familiari, appare utile richiamare la distinzione tra: 
  1. familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile1
  2. familiari previsti all’art. 4, punto 6, del TU approvato con D.P.R n. 1124/19652 
I primi infatti sono una categoria più circoscritta, non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare e, fatta eccezione per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana3, pagano il premio ordinario su una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del citato TU4 soltanto per le giornate in cui sono fisicamente presenti nel posto di lavoro e non anche per quelle di “assenza retribuita” quali ferie, festività, permessi, ecc.5.
Per la seconda tipologia di familiari, la retribuzione imponibile da assumere per il calcolo del premio assicurativo è la retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello provinciale. In assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale per tali soggetti, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e in mancanza di quest’ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite Inail6.
Quanto all’altra tipologia di soggetti assicurati indicati in oggetto – ossia i soci di cui all’art. 4, punto 7 del TU Inail, com’è noto anch’essa rientra tra le categorie di lavoratori cui si applicano retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale, con le regole sopra illustrate per i familiari di cui all’art. 4, punto 6, del TU7
Ai fini del pagamento del premio dei familiari e soci previsti all’art. 4, punti 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/1965, la retribuzione convenzionale giornaliera è moltiplicata per le effettive giornate di presenza al lavoro8 o, nel caso in cui il decreto fissi un periodo di occupazione media mensile, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro9
Per i soggetti in argomento non vi è obbligo di iscrizione sul Libro unico del lavoro, salvo nei casi in cui gli stessi instaurino un rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o siano associati in partecipazione con apporto lavorativo, nel qual caso debbono essere iscritti su detto documento obbligatorio10
A tale riguardo, si rammenta che qualora per detti soggetti non vi sia obbligo di registrazione nel Libro unico del lavoro e, quindi, nel caso in cui non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai centri per l’impiego11, gli stessi debbono essere denunciati all’Inail ai sensi dell’art. 23 del più volte citato TU. 
Detta denuncia nominativa all’Inail deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. La cessazione della medesima attività lavorativa deve essere denunciata all’Inail ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965, che prevede la denuncia della cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno dal suo verificarsi12
Pertanto, i dati riguardanti entrambe le categorie (collaboratori familiari e soci), qualora le stesse non siano oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, possono essere desunti dalla comunicazione preventiva all’Inail ex art. 23 TU per quanto riguarda l’instaurazione del rapporto di lavoro e dalla denuncia ex art. 12 TU per quanto riguarda la comunicazione di cessazione del rapporto medesimo. 
In tutti i casi in cui per il personale ispettivo risulti difficoltoso accertare le sole giornate in cui le predette tipologie di lavoratori hanno prestato effettivamente la loro opera, pur prendendo atto del radicale mutamento dell’attività ispettiva a seguito dell’eliminazione dei libri paga e matricola e della loro sostituzione con il Libro unico del lavoro, nonché della successiva esclusione di determinati soggetti dal novero degli obbligati alla tenuta del LUL13, la verifica sarà effettuata sulla base della corretta applicazione delle consuete tecniche di indagine. 
Infatti, anche nel vigore della previgente normativa in tema di libri regolamentari, quando i dati di che trattasi erano riportati nei libri matricola e paga, tale registrazione non era da sola sufficiente ad individuare i giorni di effettiva presenza al lavoro, che doveva essere riscontrata attraverso altri elementi. Ora, a maggior ragione, in assenza di un obbligo di registrazione, assumono rilievo a tal fine altre fonti di prova documentali e testimoniali. 
Pertanto, nel corso degli accertamenti, il personale ispettivo avrà cura di acquisire, oltre alle dichiarazioni del datore di lavoro, le dichiarazioni rese dai soggetti stessi o da altri lavoratori presenti sul luogo dell’accesso ispettivo, della sede legale, ecc. e, inoltre, a seconda della concreta attività svolta da tali soggetti, le informazioni desunte dai documenti da essi redatti14 o dagli strumenti utilizzati15
In presenza di instaurazione del rapporto di lavoro, denunciata all’Inail ai sensi dell’art. 23 TU, qualora non sia possibile acquisire sufficienti prove documentali e testimoniali per quantificare le effettive giornate di lavoro, il funzionario di vigilanza valuterà l’opportunità di stabilire, in via presuntiva, la presenza costante sul luogo di lavoro. 
Tanto rappresentato, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza. 
IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
f.to Ing. Ester Rotoli

Note:
1 Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
2 Rientrano in questa categoria il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovrintendenza ad opera manuale altrui nell’ambito dell’impresa familiare In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991.
3 Ai quali si applicano infatti i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001.
4 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.1 lettera B aggiornata dalla Circolare n. 42/2012 paragrafo 2.
5 V. Circolare Inail n. 24/1990.
6 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.3 lettera A e paragrafo 7 (quest’ultimo aggiornato dalla circolare n. 42/ 2012, paragrafo 6).
7 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.3
8 Lettera circolare n. 45/1976.
9 Cfr. Circolare Inail n. 16/2012, paragrafo 5.
10 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2008: “Libro unico del lavoro ed attività ispettiva – articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime indicazioni operative al personale ispettivo”, paragrafo “Libro unico del lavoro: soggetti obbligati”.11 DL n. 510/1996 convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996, articolo 9-bis, comma 2 e s.m.i..
12 Nota Direzione Centrale Rischi alle Strutture Territoriali del 9.12.2008, prot. 9100: “Denuncia nominativa soci, collaboratori e coadiuvanti artigiani e non artigiani”.13 Circolare Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 20/2008 avente ad oggetto Libro Unico del Lavoro e attività ispettiva – articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112 del 2008:prime istruzioni operative al personale ispettivo.
14 Ad esempio, nel caso di soggetti addetti alla gestione delle bolle di consegna, il numero di bolle dal quale è possibile riscontrare i dati relativi alle giornate di presenza a lavoro.
15 Ad esempio, in caso di autotrasporto, il cronotachigrafo montato sul mezzo utilizzato dal quale è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.

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