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ASSENZA DAL LAVORO PER RENDERE TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE


Autore: francesco Colaci   
   Ad ognuno di noi puo’ capitare di  assistere ad episodi e/o di sapere cose che possono servire ad accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto ,venendo quidi convocato per rendere testimonianza,a cui  la  persona interessata non puo’ sottrarsi     , costitueno la medesima  un preciso dovere.
  Ricevuta la citazione ,da parte del P.M. ovvero del legale delle parti interessate alla causa , il testimone ha l’obbligo di presentarsi,  attenendosi  alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli  vengono  rivolte.
Nel caso in cui per il giorno dell’udienza , a cui  è stato convocato  ,  sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.
In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento,  disporra’  una nuova citazione per una successiva udienza.
Si ricorda che l’ art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. 
 Se  il testimone regolarmente citato non  si presenta senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell’art. 133 c.p.p.
Premessso quanto sopra precisato ,si evidenzia che emergono aspetti specifici sull’argomento,allorche’ la convocazione in Tribunale per rendere testimanianza riguarda un lavoratore ,considerato che in tal caso  si tratta di  definire :

A) se  e come  trovi    giustificazione   l’assenza dal lavoro dipendente  generata da una citazione a comparire in Tribunale in qualità di testimone (sia in un processo  penale che civile  ) e se la stessarisulti    coperta dalla normale retribuzione;
B) se al lavoratore  competete o meno un’indennita’economica  o un rimborso spese ed a carico di chi .
 Circa l’aspetto sub  A) ,occorre preliminarmente  tener conto    che il testimone ha l’obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo è reato. Per questo motivo, il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.
Pertanto nel caso in questione ,l’assenza dal lavoro (subordinato,sia pubblico che privato) è sempre considerata giustificata,fermo restando che si dovra’  avvertire  con congruo anticipo il datore di lavoro ,che ,ben’inteso,giammai potra’ impedirla,ma  avra’ modo e  tempo d’  i ntervenire nell’organizzazione delle   attivita’ aziendali da realizzare nel periodo dell’assenza. del proprio dipendente.
 Si  deve aggiungere ,peraltro , che necesita  verificare se la comparsa in Tribunale per testimoniare  avviene  escludendo comunque   che la stessa    non comporta  la perdita  di alcun elemento della retribuzione  a carico del    testimone-lavoratore , che  , suo malgrado,è  costretto a  rinunciare ad una giornata lavorativa o porzione di essa per ottemperare all’invito notificatogli  .
Per  fornire risposta a tale specifica questione , è  confacente    in proposito distinguere    se il
destinatario dell’intimazione sia   dipendente di un’azienda privata ovvero  dipendente pubblico.
Infatti, nel primo caso i relativi C.C.N.L. di categoria   prevedono  il numero di permessi individuali di lavoro (P.I.L.) o  di recuperi orari di lavoro (R.O.L.) o comunque ancora  una quantita’ di giorni  di  ferie di cui ha diritto a godere il lavoratore subordinato ,  che comportano essere    abbastaza    in frequente  il caso in cui  , a fronte dell’intimazione  a presentarsi come teste, il dipendente non abbia generalmente la possibilità di ottemperare  senza poter  contare di qualche permesso  dal  lavoro nel novero di quelli concessi dalla contrattazione colettiva 
  Di  conseguenza  avviene che   i permessi per rendere testimonianza , pur da conciliare con le esigenze organizzative e produttive  del datore di lavoro,  riescono ad essere   fruiti senza che il dipendente   patisca   alcuna decurtazione  dello stipendio, neppure in percentuale oraria.
 Per l’impiego pubblico,si constatano     ripetuti interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti ,tra cui si evidenzia    il caso della circolare della Agenzia delle Entrate 17/4/03 ,che se da un lato sembra
parificare i dipendenti pubblici a quelli privati, in quanto l’assenza del dipendente che si allontani
dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza “può essere imputata a ferie, a
permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 18 c. 2 del C.C.N.L.
16/5/95”, finisce poi per distinguere a seconda del motivo per cui la testimonianza venga richiesta,vale a dire che detto art.18 prevede che il dipendente ha titolo per ogni anno a 18 ore di permesso retribuito per motivi personali ,che possono esere frazionati   ,tra cui   quello di rendere testimanianza per fatti non concernenti il servizio.


Infatti secondo la predetta circolare “nel caso che la testimonianza sia resa nell’interesse
dell’amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio”.
 La distinzione sui motivi posti a fondamento della concessione dei permessi retribuiti resiste
comunque nel settore impiegatizio pubblico e particolarmente nel comparto scuola, secondo cui “il
dipendente citato dall’autorità giudiziaria a comparire in qualità di testimone o giudice popolare o
onorario – e quindi non per motivi personali – ha diritto di assentarsi per tutto il tempo
strettamente necessario e la sua attività è considerata a tutti gli effetti orario di servizio. Il
dipendente è tenuto a presentare preventiva comunicazione e a produrre al rientro in servizio la
relativa documentazione probatoria” (art. 2 bis L. 74/78).
Per quanto concerne l’aspetto sub B), si  osserva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato ,in ordine a cui  in  sintesi si precisa che:
  • Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.
  • Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
  • Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.
L’art. 71 del TUSP prevede le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.
Nel processo penale occorre in proposito distinguere a seconda che il teste sia citato dal PM o dal
difensore: nel primo caso ,comeprima deto,occorrerà depositare un’apposita istanza di rimborso presso la cancelleria della Procura e nel secondo caso provvederà direttamente il difensore della parte ad erogare
l’indennità al teste intimato.

6 commenti:

Anonimo ha detto...

Esistono permessi aziendali differenti da quelli personali per rendere testimonianza in tribunale a favore dell'azienda nel settore privato?

Anonimo ha detto...

Buonasera Anonimo del 20 settembre 2023, premesso che l’assenza per rendere una testimonianza in tribunale è da intendersi sempre giustificata e permeata dal dovere del datore di lavoro di riconoscerla, il relativo trattamento retributivo andrà riconosciuto a titolo di permesso retribuito, salvo specifica disposizione del CCNL.

Anonimo ha detto...

Ma se per raggiungere il luogo del tribunale devo anche fare un giorno di viaggio, questo viene giustificato pure? E quindi oltre al giorno della testimonianza sono riconosciuti anche i giorni di viaggio come assenza giustificata?

L'Informalavoro ha detto...

Buon pomeriggio Anonimo del 17 novembre 2023, stante che rendere la propria testimonianza è un dovere che prescinde dalla qualifica di lavoratore e che, pertanto, prevale su di questa, l'eventuale assenza dal lavoro è da ritenersi sempre giustificata per il lavoratore, senza che il datore di lavoro possa opporsi.
Tutto quanto premesso, per funzionale inerenza all'assolvimento dell'obbligo, deve ritenersi ugualmente giustificata anche l'assenza per il "tempo di viaggio" strettamente necessario per recarsi nel Comune in cui si trova l’ufficio giudiziario presso cui sono stati citati.

Saluti.

Anonimo ha detto...

dovrei assentarmi per 2 testimoniante al tribunale di roma una alle 10 l'altra alle 14...dovendo andare dalla parte opposta dove lavoro, vorrei prendere una giornata o quanto meno dalle 11 di mattina in poi....

vorrei sapere per il contratto commercio ci sono permessi retribuiti e se possibile comunque prenderli nel periodo di preavviso dimissionario

grazie

L’Informalavoro ha detto...

Buonasera Anonimo del 6 dicembre 2023, il CCNL del Terziario ,distribuzione e servizi non disciplina l’assenza specificamente prevista per l’assolvimento del dovere di rendere testimonianza in tribunale che pertanto, stante l’obbligo che vige sul datore di non poter impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per rispondere ad una citazione a testimoniare, sarà retribuita a titolo di permessi (ROL o Ex festività) regolamentati dal CCNL.
L’assenza a titolo di permesso retribuito in questione, dato che deriva da un obbligo “super partes”, si ritiene non impatti sui termini del preavviso.