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LAVORO PARASUBORDINATO ex D.Lgs 276/2003 e post L. 92/2012


Articolo di Bruno Olivieri 


PRIMA DELLA RIFORMA BIAGI

Prima della Riforma Biagi, (D.Lgs 276/2003 attuativo) il lavoro parasubordinato era espressione delle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative, regolamentate sommariamente dall’art. 409 c.p.c. comma 3.
Il suddetto articolo definiva quelli che erano i caratteri identificativi di dette forme di collaborazione:

·       Continuità della prestazione ( da non confondere con quella del lavoratore subordinato che sta ad indicare il mero inserimento stabile nell’ambito dell’organizzazione aziendale mentre qui indica la disponibilità del collaboratore a fornire le proprie energie lavorative);
·       Coordinamento, da non confondere con il potere direttivo in ambito di lavoro subordinato. Qui trattasi di una semplice forma di programmazione negoziale al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati;
·       Prevalente personalità della prestazione, ovvero non servirsi di soggetti terzi nel perseguimento degli obiettivi oggetto del contratto di collaborazione.

Il trattamento fiscale dei redditi maturati a titolo di prestazione parasubordinata sono assimilati a quelli di lavoro dipendente mentre a livello previdenziali il collaboratore è assoggettato, insieme al committente, al versamento dei relativi oneri alla gestione separata INPS.

DOPO LA RIFORMA BIAGI

Con la Riforma Biagi viene rivisto l’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative per evitarne utilizzi di tipo elusivo nei confronti delle prestazioni di tipo subordinato.
Le collaborazioni vengono suddivise in due grandi filoni:

·       CO.CO.CO. che continuano ad esistere per particolari tipologie di collaborazioni ( nella pubblica amministrazione, a favore di ASD) o soggetti (amministratori di società di capitali, pensionati, professionisti iscritti ad albi);
·       CO.PRO. meglio identificate come Collaborazioni a Progetto, sono la novità introdotta dalla Riforma Biagi inerente il lavoro parasubordinato sotto forma di collaborazione, come disciplinate all’art 61 D.Lgs 276/2003
La Riforma introduce la novità del PROGETTO che costituisce parte integrante e a pena di nullità del suddetto contratto.

Gli elementi essenziali (art. 61 D.Lgs 276/2003)
Le nuove collaborazioni a progetto presentano quindi i seguenti elementi essenziali perché possano essere così identificate:

1.   Esistenza di un progetto, programma o fase di esso che non coincida con l’oggetto sociale o l’attività principale svolta sotto qualsiasi forma, autonoma o d’impresa, dal committente. Nel contratto deve essere riportato in un apposito allegato che descriva minuziosamente l’oggetto del contratto e gli obiettivi della collaborazione;
2.   Gestione autonoma della prestazione;
3.   Assenza di un orario di lavoro;
4.   Corrispettivo erogato sulla base del risultato finale, ovvero qualità e quantità della prestazione, e non della durata della prestazione (art. 63 D.Lgs 276/2003) e non può essere inferiore ai minimi tabellari stabiliti dai settori (Art 1 L.92/2012);
5.   Durata determinata o determinabile della prestazione che deve coincidere al massimo con il raggiungimento dell’obiettivo e la realizzazione del progetto (eventuali proroghe sono ammesse solo se necessarie al raggiungimento del risultato finale, senza possibilità di rinnovi di uno stesso co.pro con medesimo progetto)

La forma (art. 62 D.Lgs 276/2003)
Il contratto a progetto  non deve avere forma scritta ad substantiam ma solo ad probationem (art. 62 D.Lgs 276/2003 comma 1 lett. A). Tuttavia rimane obbligo per l’allegato “progetto” di avere forma scritta al fine di identificare la liceità del contratto stesso.
Sul contratto devono essere riportati elementi essenziali quali durata, entità del corrispettivo, oggetto, forme di coordinamento e misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
Il collaboratore può intrattenere contemporaneamente più di una collaborazione a progetto con committenti diversi a ciascuno dei quali è rimessa la possibilità di inserire sul contratto stipulato la Clausola di Riservatezza (art. 64 D.Lgs 276/2003).

Le tutele del collaboratore (art. 66 D.Lgs 276/2003)
Come per il lavoratore subordinato, il collaboratore a progetto è tutelato in caso di malattia, maternità e infortunio sul lavoro.
L’evento sospensivo della prestazione non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale ma la semplice sospensione senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia e infortunio, l’evento non comporta il prolungamento della durata del contratto che si estingue alla scadenza naturale.
Durante tutto il periodo il committente è obbligato alla conservazione dell’incarico salvo che se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto.
In caso di maternità, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

DOPO AL RIFORMA FORNERO

La Legge 92/2012 irrigidisce ulteriormente la disciplina dei CO.PRO al fine di limitare al massimo lo spirito elusivo dell’utilizzo di tale fattispecie contrattuale.
Nello specifico viene riformato nei seguenti punti:

1.     viene eliminato il “programma di lavoro o fase di esso”, pertanto tutte le nuove co. co. pro. dovranno essere collegate solo ed esclusivamente ad uno specifico progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata;
2.     non si può collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale,
3.     le mansioni affidate al collaboratore possono essere ripetitive o di mera esecuzione: tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione


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