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IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO



di Bruno Dott. Olivieri

COS’E’

La Legge 68/1999 disciplina la tutela e il collocamento di particolari categorie di soggetti al fine di salvaguardarne i diritti all’occupazione.
Le categorie di soggetti tutelati dalla Legge 68/1999 sono due:

Ø  SOGGETTI INVALIDI: Invalidi Civili, di guerra e del lavoro; Non udenti e non vedenti;
Ø  SOGGETTI NON INVALIDI: Profughi, orfani e vittime del terrorismo

Per i soggetti di cui sopra il Legislatore ha previsto una serie di strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e inserirle nel posto di lavoro adatto; tali strumenti rientrano in quello che si definisce COLLOCAMENTO MIRATO.
Il collocamento mirato ai sensi dell’art. 2 L. 68/1999 trova applicazione per i soggetti svantaggiati e di cui all’art. 1 della medesima disposizione di legge che abbiano i seguenti requisiti:

Ø  Stato di disoccupazione (eccetto che per quei soggetti nei confronti dei quali lo Stato ha un debito sociale);
Ø  Iscrizione nelle apposite liste di collocamento presso i Centri per l’Impiego;
Ø  Avere l’età minima per l’avvio al lavoro (16 anni)

AGEVOLAZIONI E SOGGETTI OBBLIGATI

La Legge 68/1999 all’art. 3 prevede che per i soggetti di cui sopra e regolarmente iscritti nelle relative liste di collocamento, siano rispettate delle QUOTE DI RISERVA, ovvero sia garantito l’impiego di soggetti titolare di diritto alla tutela.
I destinatari di tale obbligo di quote di riserva sono tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.
Le quote di riserva sono quantificate sulla base della tipologia dei soggetti e sulla base del numero di addetti alle dipendenze del datore di lavoro su cui grava l’obbligo.

SOGGETTI INVALIDI: L’obbligo a istituire delle quote di riserva scatta con un numero di dipendenti in forza superiore a 15.

ü  Da 0 a 14 dipe = …......nessun obbligo
ü  Da 15 a 34 dipe= …….1 lavoratore invalido scelto secondo in metodo nominativo (ovvero il dat. di lavoro può scegliere un soggetto nell’elenco)
ü  Da 35 a 49 dipe= …  2 lavoratori invalidi (uno scelto secondo metodo nominativo e uno secondo quello numerico, ovvero in base all’anzianità di iscrizione)
ü  Oltre 50 dipe= ……....7% del numero totale della forza lavoro in essere (60% scelti con metodo nominativo e 40% con quello numerico)

Nel caso in cui le aziende assoggettate all’obbligo di assunzione abbiano più unità operative, possono decidere di adempiere all’obbligo di assunzione obbligatoria in un’unità diversa da quella in cui è emerso l’obbligo portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.
L’obbligo scatta all’assunzione del 16 esimo dipendente.
Sono tuttavia escluse temporaneamente da tale obbligo le aziende che abbiano intrapreso procedure di mobilità a seguito del licenziamento di un numero di dipendenti superiore a 5 e per i quali vige il diritto di precedenza all’assunzione; oltre questi sono escluse le aziende operanti
Al comma 7 art. 1 L. 68/1999 viene inoltre disposto che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati alla conservazione del posto di lavoro per quei lavoratori che sono divenuti disabili per un infortunio sul lavoro o malattia professionale nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti, ovvero a mansioni inferiori con diritto al miglior trattamento in corrispondenza delle mansioni di provenienza.
Tali soggetti, per i quali sia rilevata una invalidità superiore al 60%, non saranno computati ai fini del calcolo per l’insorgenza dell’obbligo delle assunzioni di cui al comma 1 art. 3

NOTA BENE: viene classificata come UNITA’ ai fini del calcolo della quota di riserva il soggetto impiegato full time; pertanto in presenza di lavoratori part time l’unità viene raggiunta con la concorrenza del 100% dell’orario di lavoro settimanale.

ADEMPIMENTI IN CASO DI OBBLIGO

Nel momento in cui scatta l’obbligo prescritto all’art. 3 della L. 68/1999, l’azienda a trasmettere, entro 60 giorni, la sua condizione di “obbligato” attraverso la RICHIESTA DI AVVIAMENTO all’assunzione di lavoratori svantaggiati.

La richiesta di avviamento va presentata agli uffici competenti con il prospetto informativo unitamente alla trasmissione di un documento riepilogativo, inviato telematicamente, del numero complessivo dei dipendenti, numero e nominativi dei lavoratori assunti con quote di riserva, posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1


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