di Bruno Dott. Olivieri
COS’E’
La Legge 68/1999 disciplina la
tutela e il collocamento di particolari categorie di soggetti al fine di salvaguardarne
i diritti all’occupazione.
Le categorie di soggetti tutelati
dalla Legge 68/1999 sono due:
Ø
SOGGETTI INVALIDI: Invalidi Civili, di guerra e
del lavoro; Non udenti e non vedenti;
Ø
SOGGETTI NON INVALIDI: Profughi, orfani e
vittime del terrorismo
Per i soggetti di cui sopra il
Legislatore ha previsto una serie di strumenti che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e
inserirle nel posto di lavoro adatto; tali strumenti rientrano in quello che si
definisce COLLOCAMENTO MIRATO.
Il collocamento mirato ai sensi
dell’art. 2 L. 68/1999 trova applicazione per i soggetti svantaggiati e di cui
all’art. 1 della medesima disposizione di legge che abbiano i seguenti
requisiti:
Ø
Stato di disoccupazione (eccetto che per quei
soggetti nei confronti dei quali lo Stato ha un debito sociale);
Ø
Iscrizione nelle apposite liste di collocamento
presso i Centri per l’Impiego;
Ø
Avere l’età minima per l’avvio al lavoro (16
anni)
AGEVOLAZIONI E SOGGETTI OBBLIGATI
La Legge 68/1999 all’art. 3 prevede
che per i soggetti di cui sopra e regolarmente iscritti nelle relative liste di
collocamento, siano rispettate delle QUOTE DI RISERVA, ovvero sia garantito
l’impiego di soggetti titolare di diritto alla tutela.
I destinatari di tale obbligo di
quote di riserva sono tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.
Le quote di riserva sono
quantificate sulla base della tipologia dei soggetti e sulla base del numero di
addetti alle dipendenze del datore di lavoro su cui grava l’obbligo.
SOGGETTI INVALIDI: L’obbligo a istituire delle quote di riserva
scatta con un numero di dipendenti in forza superiore a 15.
ü
Da 0 a 14 dipe = …......nessun obbligo
ü
Da 15 a 34 dipe= …….1 lavoratore invalido scelto
secondo in metodo nominativo (ovvero il dat. di lavoro può scegliere un
soggetto nell’elenco)
ü
Da 35 a 49 dipe= … 2 lavoratori invalidi (uno scelto secondo
metodo nominativo e uno secondo quello numerico, ovvero in base all’anzianità
di iscrizione)
ü
Oltre 50 dipe= ……....7% del numero totale della
forza lavoro in essere (60% scelti con metodo nominativo e 40% con quello
numerico)
Nel caso in cui le aziende
assoggettate all’obbligo di assunzione abbiano più unità operative, possono
decidere di adempiere all’obbligo di assunzione obbligatoria in un’unità
diversa da quella in cui è emerso l’obbligo portando in via automatica le
eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità
produttive.
L’obbligo scatta all’assunzione del
16 esimo dipendente.
Sono tuttavia escluse temporaneamente da tale obbligo le aziende che abbiano
intrapreso procedure di mobilità a seguito del licenziamento di un numero di
dipendenti superiore a 5 e per i quali vige il diritto di precedenza
all’assunzione; oltre questi sono escluse le aziende operanti
Al comma 7 art. 1 L. 68/1999 viene
inoltre disposto che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati alla
conservazione del posto di lavoro per quei lavoratori che sono divenuti
disabili per un infortunio sul lavoro o malattia professionale nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti, ovvero a mansioni inferiori
con diritto al miglior trattamento in corrispondenza delle mansioni di
provenienza.
Tali soggetti, per i quali sia
rilevata una invalidità superiore al 60%, non saranno computati ai fini del
calcolo per l’insorgenza dell’obbligo delle assunzioni di cui al comma 1 art. 3
NOTA BENE: viene classificata come UNITA’ ai fini del
calcolo della quota di riserva il soggetto impiegato full time; pertanto in
presenza di lavoratori part time l’unità viene raggiunta con la concorrenza del
100% dell’orario di lavoro settimanale.
ADEMPIMENTI IN CASO DI OBBLIGO
Nel momento in cui scatta l’obbligo
prescritto all’art. 3 della L. 68/1999, l’azienda a trasmettere, entro 60
giorni, la sua condizione di “obbligato” attraverso la RICHIESTA DI AVVIAMENTO
all’assunzione di lavoratori svantaggiati.
La richiesta di avviamento va
presentata agli uffici competenti con il prospetto informativo unitamente alla
trasmissione di un documento riepilogativo, inviato telematicamente, del numero
complessivo dei dipendenti, numero e nominativi dei lavoratori assunti con
quote di riserva, posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori di
cui all’art. 1
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