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CENNI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO



di Bruno Dott. Olivieri

La somministrazione di lavoro è identificata come fornitura professionale di manodopera disciplinata per effetto di un duplice contratto, commerciale e di lavoro, stipulato tra i 3 soggetti contraenti, ovvero utilizzatore, ovvero chi richiede la manodopera, somministratore chi la rende disponibile sulla base delle autorizzazioni ministeriali all’esercizio dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e il prestatore d’opera.

  • CONTRATTO COMMERCIALE tra somministratore e utilizzatore
  • CONTRATTO DI LAVORO tra somministratore e lavoratore

In riferimento al contratto di lavoro tra l’Agenzia di Somministrazione e il prestatore d’opera, lo stesso si identifica come un rapporto di lavoro subordinato disciplinato ai sensi degli art. 20 – 28 del D.Lgs 276/2003.

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il prestatore d’opera rimane sotto il controllo e l’esercizio del potere direttivo dell’utilizzatore che è obbligato ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali viene retribuito in funzione del livello di riferimento.
Nel caso in cui l’utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque diverse da quelle contrattualmente prescritte (jus variandi) deve darne immediata comunicazione al somministratore. In caso di inadempimento nella comunicazione sarà obbligato lo stesso utilizzatore a corrispondere le differenze retributive e contributive sul maggior livello in riferimento alle mansioni svolte.
L’utilizzatore non può esercitare il potere disciplinare che rimane in capo del somministratore a cui viene comunicato l’evento che sarà oggetto di eventuale contestazione disciplinare

Il somministratore, che stipula con il prestatore d’opera un contratto di lavoro vero e proprio, è invece nei confronti dello stesso obbligato a garantire:
  • Retribuzione
  • Condizioni di lavoro non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore
  • Adeguata informazione sui rischi per la sicurezza connessi al’attività produttiva

Gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi rimangono in capo al somministratore che è inquadrato nel settore Commercio/Terziario.

Il contratto di somministrazione lavoro può essere di due tipologie:

SOMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO:
Il ricorso alla suddetta tipologia è ammessa in funzione di tutte le disposizioni che ammettono utilizzo del rapporto a termine ex L. 368/2001, ovvero in funzione della presenza della causali tecnico, produttive e organizzative.
Non è richiesta l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo:
  • per il primo contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi;
  • nelle ipotesi indicate dalla legge: lavoratori in mobilità, lavoratori svantaggiati, percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;
  • negli altri casi previsti dalla contrattazione collettiva.

Sono disciplinati anche proroghe e rinnovi ex L.368/2001 e succ. modifiche.


SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING)
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso solo per particolari tipologie di attività indicate dalla circolare 7/2005 del Ministero del Lavoro.

Il contratto di somministrazione deve avere FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITA’ e riportare gli elementi di cui all’art. 21 D.Lgs 276/2003.


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