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Il Ricorso Tributario (di Bruno Olivieri)

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale si avvia il processo tributario di primo grado.
Si identifica me processo tributario di primo grado il ricorso del contribuente contro  atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, delle Dogane e l’Ente di Riscossione e in riferimento a quanto di cui all’art. 19 D.Lgs 546/1992.
In caso di ricorso da parte del contribuente, l’obbligo di adempiere al versamento delle somme richieste non si interrompe (art. 47 D.Lgs 546/1992); il contribuente deve versare le somme richieste e,  nel caso di sentenza favorevole, l’Amministrazione Finanziaria restituirà le somme no dovute. Per l’interruzione dev’essere presentata apposita richiesta alla Commissione Tributaria a cui seguirà o meno delibera di sospensione.

IL PROCEDIMENTO
Il ricorso dev’essere proposto seguendo un iter procedurale molto rigoroso:

Termini e modalità di presentazione del ricorso
1.     Il ricorrente può proporre ricorso entro massimo 60 giorni dal ricevimento dell’Avviso di Accertamento (art. 21)
2.     Il ricorrente entro i termini presenta, a mano presso la segreteria della commissione provinciale o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, l’istanza (art. 20);
3.     Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il soggetto ricorrente deve costituirsi in giudizio trasmettendo, a mano o a mezzo posta raccomandata, l’originale del ricorso e la nota di iscrizione a ruolo in cui sono indicate le parti del ricorso e il difensore nominato dal ricorrente, obbligatorio per liti tributarie superiori a 5.000.0000 (art. 22)
4.     Entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, L’Ufficio nei confronti del quale è stato proposto il ricorso, si costituisce in giudizio depositando presso la segreteria della commissione tributaria provinciale le controdeduzioni indicando anche le prove di cui intende avvalersi (art. 23)
5.     La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo del processo composto da tutti i documenti depositati dalle parti interessate che saranno loro restituiti al termine del processo.
6.     La segreteria della commissione tributaria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo formato

Convocazione Prima Udienza
7.     Il presidente della commissione assegna il ricorso ad una sezione
8.     Il presidente della Sezione analizzerà il ricorso per valutarne l’ammissibilità e se ammissibile fissa la data della prima udienza per la trattazione della controversia
9.     La segreteria della Commissione tributaria trasmette alle parti la data di convocazione almeno 30 giorni prima di quella fissata

Trattazione della controversia e sentenza
10.  La controversia verrà trattata in Camera di Consiglio, salvo istanza inviata almeno dieci giorni prima dell’udienza, con cui si richiede il trattamento in Pubblica Udienza.
11.  Il collegio dei giudicanti delibera la decisione in segreto in Camera di Consiglio entro massimo trenta giorni.
Prima della pronuncia della sentenza, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 546/1992, le parti possono proporre la conciliazione totale o parziale
12.  A seguito della delibera, viene pronunciata la sentenza che ne è scaturita. La sentenza viene resa pubblica mediante il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla sentenza pronunciata.


RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

In caso il soggetto ricorrente abbia avuto una sentenza avversa, può proporre ricorso alla decisione derivante dalla Sentenza pronunciata dal collegio giudicante in camera di consiglio.
Tale ricorso è ammesso alla Commissione Tributaria Regionale e prende il nome di processo tributario di secondo grado.
Il ricorso in appello dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

·       Commissione a cui è diretto
·       Soggetto nei confronti dei quali è richiesto appello
·       Estremi della sentenza impugnata
·       Esposizione sommaria dei fatti
·       Oggetto e motivi della domanda di impugnazione

IL PROCEDIMENTO

Termini e modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui al processo di primo grado (richiesta, istruzione del fascicolo, assegnazione alla sezione, decisione  e sentenza), ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, e nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di primo grado.
A seguito del deposito del ricorso, ovvero della costituzione in giudizio delle parti, la segreteria della commissione tributaria regionale richiede copia del fascicolo contenente anche la sentenza alla commissione tributaria provinciale.
Nel processo d’appello non possono proporsi domande nuove e nel caso siano proposte devono essere dichiarate inammissibili.

Trattazione della controversia e sentenza
Nel procedimento d’Appello si osservano le norme applicative di cui al processo tributario di primo grado.


RICORSO IN CASSAZIONE

In caso il soggetto ricorrente abbia avuto una sentenza avversa anche in secondo grado ma ritenga infondato il giudizio indicato nella sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale, può ricorrere in Cassazione ai sensi dell’art. 62 D.Lgs 546/1992.
In cassazione la procedura seguita sarà quella rilevata dal codice di procedura civile.


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