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Reato penale la mancata esibizione di documenti agli ispettori del lavoro

Fonte DTL Modena


Con sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che il datore di lavoro che omette di esibire la documentazione richiesta dall'ispettore del lavoro, risponde penalmente di ciòSi tratta delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro.
Il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.

Infine, i giudici della Suprema Corte ricordano che l'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce "coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete".

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