Viene definito
come infortunio sul lavoro qualsiasi incedente determinato da causa violenta in
occasione di lavoro e che comporti la morte, inabilità permanente, inabilità
temporanea per più di tre giorni. Dal marzo 2000 rientrano tra gli infortuni
anche quegli eventi occorsi durante il percorso che collega luogo di abitazione
e quello di lavoro.
La denuncia
In caso di
infortunio sul lavoro, il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente
al datore di lavoro.
Il datore di
lavoro, in caso l’infortunio preveda una sospensione della prestazione
lavorativa per un periodo superiore ai tre giorni, è obbligato a effettuare
DENUNCIA DI INFORTUNIO nel termine massimo di due giorni da quando è venuto a
conoscenza del fatto.
In caso la
denuncia venga effettuata in ritardo in quanto il lavoratore non ha
tempestivamente trasmesso il certificato attestante l’inabilità, lo stesso
potrebbe essere condannato alla mancata corresponsione dell’indennità
spettante.
Contestualmente
alla denuncia di infortunio, il datore di lavoro deve adempiere ad altri due
obblighi, ovvero quello di comunicare l’infortunio all’Autorità di Pubblica
Sicurezza e quello di annotare l’evento su registro infortuni.
In caso di
infortunio sul lavoro, il lavoratore, parimenti al trattamento di malattia
INPS, avrà diritto a:
·
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
·
INDENNIZZO PER LE GIORNATE DI INFORTUNIO
Trattamento Economico Commercio
Il trattamento
economico del lavoratore in caso di infortunio prevede quanto di seguito:
1 giorno (giorno dell’infortunio) =
carenza 100% della retribuzione giornaliera carico azienda
2+3+4 giorno = carenza 60% della retribuzione giornaliera a
carico azienda
dal 5 al 21 giorno =
ü
Indennità c/Inail pari al 60%
ü
Integrazione c/azie pari alla differenza tra
indennità lordizzata e 90% paga giornaliera
dal 22 al 90 giorno =
ü
Indennità c/Inail pari al 60%
ü
Integrazione c/azie pari alla differenza tra
indennità lordizzata e 100% paga giornaliera
Oltre il 90 giorno =
ü
Indennità c/Inail pari al 75%
ü
Integrazione c/azie pari alla differenza tra
indennità lordizzata e 100% paga giornaliera
Calcolo dell’indennità
Il calcolo
dell’indennità Inail avviene sulla base della retribuzione media giornaliera.
La RMG viene
calcolata tenendo conto dei seguenti elementi:
LAVORATORE
MENSILIZZATO
ü
Retribuzione giornaliera
Viene
presa la retribuzione del mese precedente / 25 oppure quella dei 15 giorni antecedenti l’evento/12,5
ü
Straordinari maturati nei 15/intero mese giorni
antecedenti l’evento
Viene
preso l’importo liquidato nel cedolino del mese precedente/12,5 (o 25 se intero
mese)
ü
Ferie e permessi
Importo
Annuale Ferie + Permessi/300
ü
Mensilità aggiuntive
Importo
Annuale 13+14 /300
LAVORATORE ORARIO
ü
Retribuzione giornaliera (guadagno medio
settimanale)
Viene
presa la retribuzione settimanale antecedente infortunio * num ora lavorative
settimanali / 6
ü
Straordinari maturati nei 15/intero mese giorni
antecedenti l’evento
Viene
preso l’importo liquidato nel cedolino del mese precedente/12,5 (o 25 se intero
mese)
ü
Ferie e permessi
Importo
Annuale Ferie + Permessi/300
ü
Mensilità aggiuntive
Importo
Annuale 13+14 /300
Una volta calcolata
la RMG, la si moltiplica per le giornate di infortunio considerando tutti i
giorni di calendari incluso sabato e domeniche se lavorative, altrimenti
escluse.
L’importo, per la %
di indennizzo determina la quota a carico dell’ente, non assoggettata a
trattenute previdenziali ma solo a quelle fiscali.
Calcolo dell’integrazione
Si lordizza
l’indennità c/Inail e si calcola la retribuzione che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse lavorato * 90% i primi 21 giorni e 100% i successivi
Si effettua la
differenza tra la quota che avrebbe percepito se avesse lavorato,
percentualizzata come sopra, meno l’indennità lordizzata; la differenza
costituisce l’integrazione imponibile 100% ai fini previdenziali e fiscali.
Nessun commento:
Posta un commento