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MINORI, IMPIEGO SOLO CON CERTIFICATO PENALE

Dal 6 aprile chi deve impiegare minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'assenza di condanne per:
  • prostituzione e pornografia minorile
  • detenzione di materiale pornografico
  • pornografia virtuale e adescamento minori via web
  • interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole, uffici o istituzioni frequentate da minori.
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Art. 2 Dlgs n. 39/2014 (GU n. 22/14) in vigore dal 6 aprile 2014
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro


1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

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