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Contratto a termine per sostituzione di maternità post DL 34/2014

Il Decreto Legge 34/2014 ha apportato importanti modifiche sul rapporto a termine disciplinato dalla L. 368/2001.
Nello specifico le novità apportate alla disciplina del contratto a tempo determinato sono le seguenti:


  • Non è più necessario indicare la causale;
  • Un medesimo lavoratore può essere assunto presso lo stesso datore di lavoro con contratto a termine per un massimo di 5 volte tra proroghe e rinnovi per un totale complessivo di 36 mesi;
  • Il datore di lavoro è assoggettato al rispetto del tetto massimo del 20% di lavoratori a termine sul totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti potranno invece sempre assumere lavoratori a termine).
I contratti a termine stipulati per esigenze di tipo sostitutivo non seguono totalmente le modifiche apportate dal DL 34/2014 e continuano ad essere assoggettai alla seguente disciplina:
  • Non rientrano nel tetto del 20%;
  • Non versano il contributo addizionale ASpI;
  • Godono dello sgravio contributivo del 50% per aziende fino a 19 dipendenti;
  • Restano assoggettate all'obbligo di rispetto degli intervalli temporali come modificati dal DL 76/2013 (vedi articolo cliccando quì)

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