Secondo quanto riportato dal Parere n^ 1/2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sulla base della stessa linea logica adottata dall'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta (cod. trib. 1655) generato dall'erogazione del bonus di 80 euro non soggiace alla limitazione prevista per la compensazione dei crediti mediante il modello F24, perché la norma non prevede tale modalità per il recupero.
Il bonus, quindi, potrà essere compensato in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro”.
Nessun commento:
Posta un commento