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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


di Dott. Bruno Olivieri 

Definito all’art. 2549 del c.c. il contratto di associazione in partecipazione è quell’accordo mediante il quale l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato (persona fisica o imprenditore) una partecipazione agli utili della sua impresa in cambio di apporto di capitale o di lavoro.
L’associato partecipa nella stessa misura pattuita sia agli utili che alle perdite fino al limite massimo dell’apporto pattuito (art. 2553 c.c.).

L’apporto di capitale o lavoro e la natura dei redditi derivanti dall’associazione in partecipazione
Il soggetto associato può essere di duplice natura, persona fisica/società di persone o società di capitali.
Sulla base della sua natura  e della tipologia di apporto nell’ambito della partecipazione all’attività dell’associante,  la remunerazione dell’associato   :

·       APPORTO DI CAPITALE IN S.R.L. O S.P.A.
  (Remunerazione = Redditi da Partecipazione)

Associato è persona fisica, ditta individuale o società di persone
Le somme percepite a titolo di partecipazione agli utili di società di capitali come associato in partecipazione costituiscono redditi di capitale assoggettati al momento della suddivisione in regime di trasparenza fiscale.
Ø  L’utile realizzato dall’associante, oltre essere imponibile ai fini IRES, è nuovamente assoggettato a IRPEF per il 49,72% dell’ammontare distribuito all’associato;
Ø  La ritenuta a titolo d’imposta sulla remunerazione è fissata nell’aliquota del 20%
Associato è società di capitale
La remunerazione dell’apporto concorre invece alla costituzione del reddito sociale per il 5% e non è deducibile per l’associante;

·       APPORTO DI LAVORO (Compenso per prestazione di servizi)

Associato è persona fisica
L’associato apporta solo la propria prestazione lavorativa a supporto dello svolgimento dell’attività imprenditoriale con autonomia e mancanza di subordinazione da parte dell’associante. Sulla base dell’apporto le parti concordano una percentuale di partecipazione a utili e perdite d’esercizio. L’associante può corrispondere acconti mensili da conguagliare con la chiusura di bilancio annuale sulla base della % di partecipazione pattuita
Le somme percepite a titolo di partecipazione agli utili come associato in partecipazione costituiscono redditi di lavoro autonomo, assoggettato a ritenuta d’acconto 20% da parte dell’associante e alla ritenuta previdenziale per la gestione separata 45% a carico associato e 55% carico associante.

Associato è persona giuridica
Gli eventuali utili costituiranno ricavi per l’impresa che li ha percepiti a titolo di prestazione di servizio regolarmente rendicontata da fattura assoggettata a IVA.


·       APPORTO DI CAPITALE E LAVORO
In questo caso va valutato in quale percentuale e in prevalenza di quale natura sia l’apporto dell’associante al fine di qualificare i redditi derivanti dall’associazione in partecipazione e applicarne la relativa tassazione.

La gestione dell’impresa resta comunque sempre all’associante mentre l’associato ha il diritto di partecipare alla rendicontazione di fine anno in concomitanza della redazione del bilancio di esercizio da cui si evince l’utile o la perdita dell’impresa.

L’associazione in partecipazione è stata rivisitata dalla L. 92/2012. La Riforma Fornero ha infatti stabilito che, in caso di associazione in partecipazione con il solo apporto di prestazione lavorativa da parte di persona fisica, il numero massimo di associato non può essere superiore a 3 indipendentemente dal numero di imprenditori/associanti dell’impresa. Sono esclusi dal computo numerico gli associati che sono legati all’associante da gradi di parentela (massimo il secondo).
In caso di superamento di detti limiti, le prestazioni derivanti da partecipazione in associazione si ritengono lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La trasformazione è prevista anche in virtù di altre situazioni oggettive che palesino la non genuinità dell’associazione in partecipazione volta a mascherare un rapporto di lavoro subordinato. Rientrano tra questi:

ü  Mancata reale partecipazione agli utili/perdite
ü  Mancata consegna del rendiconto di fine anno
ü  La prestazione svolta dall’associato è riconducibile a quella di cui all’art. 2094 del c.c. , ovvero svolta con vincolo di subordinazione e gerarchica e organizzativa da parte dell’associante.

La neo riforma del Lavoro D.L. 76/2013 ha inoltre introdotto l’obbligo di convalida dell’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di associazione in partecipazione in caso di apporto di solo lavoro.


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