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LAVORO AUTONOMO ex art. 2222 c.c.



di Dott. Bruno Olivieri

L’art. 2222 del c.c. definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga ad una prestazione professionale in cambio di un corrispettivo e in totale assenza di vincoli di subordinazione con il committente.
Possiamo definire di seguito gli elementi identificanti il rapporto di tipo autonomo:

1.               Assenza vincolo di subordinazione;
2.               Presenza totale del rischio d’impresa;
3.               Utilizzo di strumenti e attrezzature proprie;
4.               Corrispettivo pattuito in base al risultato della prestazione o servizio.

La Riforma Fornero è intervenuta anche su questa fattispecie al fine di eliminare il fenomeno delle FALSE PARTITE IVA.
La nuova disposizione (definita dall’art. 69-bis D.lgs 276/2003 introdotto con la L. 92/2012) “trasforma” automaticamente, salvo prova contraria fornita dal committente, in rapporti di lavoro parasubordinato tutti quelli che prevedono:

1.               collaborazione continuativa superiore agli 8 mesi nell’anno solare;
2.               compenso derivante dalla collaborazione autonoma sia superiore all’80% del reddito complessivo del titolare di partita Iva;
3.               postazione fissa e strumenti di lavoro del committente.

N.B. La trasformazione in co.pro a sua volta si trasformerà in lavoro subordinato in quanto mancherebbe il requisito essenziale per l’esistenza di una collaborazione a progetto, ovvero il progetto stesso.

La trasformazione, tuttavia, viene esclusa in tre casi:

1)              la prestazione di lavoro autonomo resta tale in presenza di particolari competenze teoriche del collaboratore/lavoratore autonomo
2)              il reddito annuo lordo del lavoratore è pari ad almeno Euro 18.000;

3)              si è in presenza di un esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione in un ordine professionale o registro. In presenza di uno di questi tre elementi, l’art. 69-bis non si applica.

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