di Dott. Bruno Olivieri
L’art. 2222 del c.c. definisce
lavoratore autonomo colui che si obbliga ad una prestazione professionale in
cambio di un corrispettivo e in totale assenza di vincoli di subordinazione con
il committente.
Possiamo definire di seguito gli
elementi identificanti il rapporto di tipo autonomo:
1.
Assenza
vincolo di subordinazione;
2.
Presenza
totale del rischio d’impresa;
3.
Utilizzo
di strumenti e attrezzature proprie;
4.
Corrispettivo
pattuito in base al risultato della prestazione o servizio.
La Riforma Fornero è intervenuta
anche su questa fattispecie al fine di eliminare il fenomeno delle FALSE
PARTITE IVA.
La nuova disposizione (definita dall’art.
69-bis D.lgs 276/2003 introdotto con la L. 92/2012) “trasforma” automaticamente,
salvo prova contraria fornita dal committente, in rapporti di lavoro
parasubordinato tutti quelli che prevedono:
1.
collaborazione continuativa superiore agli 8
mesi nell’anno solare;
2.
compenso derivante dalla collaborazione autonoma
sia superiore all’80% del reddito complessivo del titolare di partita Iva;
3.
postazione fissa e strumenti di lavoro del
committente.
N.B. La trasformazione in co.pro a sua
volta si trasformerà in lavoro subordinato in quanto mancherebbe il requisito
essenziale per l’esistenza di una collaborazione a progetto, ovvero il progetto
stesso.
La trasformazione, tuttavia, viene
esclusa in tre casi:
1)
la prestazione di lavoro autonomo resta tale in presenza di particolari competenze teoriche
del collaboratore/lavoratore autonomo;
2)
il
reddito annuo lordo del lavoratore è pari ad almeno Euro 18.000;
3)
si è in presenza
di un esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede
l’iscrizione in un ordine professionale o registro. In presenza di uno di
questi tre elementi, l’art. 69-bis non si applica.
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