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Accertamento e Procedimento Ispettivo in Materia Lavoro

Approfondimento di
Bruno Dott. Olivieri (Consulente Fiscale e Aziendale)

Le informazioni contenute in questo articolo sono generiche e non costituiscono trattazione esaustiva dell'argomento per casi specifici

Con Procedimento Ispettivo si intende l'insieme delle fasi volte all'accertamento, verifica ed emanazione dei provvedimenti sanzionatori per i reati in materia lavoro.
Il procedimento ispettivo consta di 3 fasi fondamentali che vanno dall'avvio dell'attività ispettiva e primo accesso, istruttoria sui fatti rilevati in sede di accertamento, emanazione provvedimento sanzionatorio o archiviazione.

AVVIO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA E ACCERTAMENTO

La prima fase del procedimento ispettivo è quella in cui gli organi preposti avviano la fase di accertamento di comportamenti illeciti in materia lavoro.
L'accertamento può avviarsi:

  • D'UFFICIO, qualora gli organi ispettivi delle DTL territorialmente competenti siano messi al corrente di illeciti o di mancato rispetto della normativa vigente in materia lavoro. L'accertamento per volontà dell'Amministrazione può avvenire o per effetto di un accesso volontario sul luogo di lavoro o dietro segnalazione di altri organi ed Enti dotati del potere di diffida ex L.183/2010 ovvero il personale ispettivo INPS e gli organi di polizia giudiziaria.
  • SU DENUNCIA DEL LAVORATORE, qualora gli organi di vigilanza vengano messi al corrente di comportamenti illeciti da parte degli stessi soggetti che li hanno subiti.

ACCESSO E VERBALE DI PRIMO ACCESSO

A seguito dell'avvio del procedimento ispettivo, gli organi di vigilanza provvedono alla fase del primo accesso nei luoghi di lavoro.
Nella fase di accesso gli Ispettori sono obbligati al rispetto di quanto previsto nel Regolamento (Codice di Comportamento) che il Legislatore impone loro; in primo luogo devono identificarsi, devono svolgere la rilevazione dei fatti seguendo un assoluto principio di oggettività e infine devono informare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dal proprio Consulente del Lavoro durante la fase di accesso.

Una volta espletati i doveri che il codice comportamentale impone agli ispettori, gli stessi iniziano la vera e propria fase di rilevazione effettuando una vera e propria fotografia della situazione rilevata. La rilevazione, volta a raccogliere dati e informazioni necessarie alla successiva fasi istruttoria da dove eventualmente verranno rilevati illeciti sanzionabili o l'archiviazione dell'ispezione nel caso l'esito del primo acceso non rilevi alcuna irregolarità.
 Le rilevazioni sono di tipo documentale (esibizione documenti del lavoro come UNILAV e LUL) e di tipo testimoniale (interrogatorio individuale del lavoratore).
Tutti gli elementi rilevati in fase di accesso devono essere fedelmente riportati sul VERBALE DI PRIMO ACCESSO che, una volta redatto e sottoscritto, non può essere modificato e costituisce documento imperativo per la valutazione di eventuali illeciti.
Il verbale di primo accesso identifica i soggetti rilevati sul luogo di lavoro, l'abbigliamento utilizzato (ai fini della valutazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza ex DL 81/2008) eventuale documentazione del lavoro da presentare in visione presso la DTL territorialmente competente comprovante l'avvenuto assolvimenti degli obblighi previsti in materia di Comunicazione preventiva di assunzione,  registrazione dei lavoratori sul Libro Unico del Lavoro e corretta conservazione del Registro infortuni sul luogo di lavoro.

FASE ISTRUTTORIA E VERBALIZZAZIONE UNICA

Successivamente all'accesso, sulla base dei dati rilevati e verbalizzati dagli ispettori e della documentazione del lavoro richiesta in visione, inizia la fase di analisi degli elementi e situazioni riscontrate in sede di ispezione.
In questa fase ci sono 4 possibili situazioni che possono delinearsi:

  1. Non emergono irregolarità, pertanto il procedimento ispettivo si conclude con la notifica di regolarità;
  2. Emergono delle irregolarità sanabili e quindi diffidabili alla regolarizzazione. In questo caso viene notificato un VERBALE UNICO ISPETTIVO in cui vengono comunicate al datore di lavoro le irregolarità rilevate, le sanzioni amministrative minime e massime per dette irregolarità e viene emanato un provvedimento di diffida ad adempiere per regolarizzare tali irregolarità entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale ispettivo, con l'ammissione al pagamento di una sanzione pari al minimo edittale entro il termine di altri 15 giorni dalla scadenza dei termini della diffida alla regolarizzazione (quindi il pagamento deve avvenire entro il termine di 45 giorni dalla notifica del verbale ispettivo);
  3. Emergono delle irregolarità non sanabili (ad esempio rilevazione di periodi di lavoro sommerso di lavoratori non più in essere al momento dell'ispezione), in questo caso segue, al verbale ispettivo, la notifica di un provvedimento di illecito amministrativo entro il termine di 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo con cui l'azienda viene ammessa al pagamento di una sanzione amministrativa variabile tra a il doppio del minimo o un terzo del massimo ;
  4. Emergono delle irregolarità di tipo penale (ad esempio rilevazione di illeciti riguardanti lavoratori minori o il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori), in questo caso, oltre ad essere notificato un provvedimento di illecito amministrativo, il fatto viene anche denunciato alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento di tipo penale.
In riferimento alle situazioni di cui ai punti 2,3,4, il soggetto sanzionato può provvedere a:
  • Adempiere alla diffida e pagare le sanzioni entro il termine di 15 giorni dalla regolarizzazione (entro e non oltre 45 giorni dalla notifica del verbale ispettivo);
  • Non adempiere alla diffida e, in questo caso, verrà emanato un provvedimento di illecito amministrativo con sanzione più alta;
  • Provvedere a regolarizzare l'illecito da irregolarità non sanabili con la chiusura  del procedimento ispettivo;
  • Non regolarizzare i provvedimenti di illecito amministrativo, anche a a seguito di mancato adempimento alla diffida, e in tal caso verrà emesso un provvedimento di ingiunzione di pagamento nei confronti del soggetto obbligato al pagamento con l'applicazioni delle sanzioni massime.
Nel caso di notifica del provvedimento di ingiunzione, il soggetto destinatario potrà provvedere a 
  • Pagare le sanzioni e chiudere il procedimento ispettivo
  • Ricorrere in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, presso le sedi competenti :

  1. Direzione Regionale del Lavoro per questioni non afferenti la qualificazione del rapporto di Lavoro 
  2. Comitato Regionale del Lavoro unicamente per questioni aventi ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro 
Avverso al giudizio amministrativo della DRL e del Comitato Regionale è ammesso il ricorso in sede giudiziale.

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