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Maxi Sanzione Lavoro Nero alla luce delle modifiche ex D.L. 145/2013

Approfondimento di
Bruno Dott. Olivieri (Consulente Fiscale e Aziendale)

Le informazioni contenute in questo articolo sono generiche e non costituiscono trattazione esaustiva dell'argomento per casi specifici

In questo articolo tratteremo l'attuale apparato sanzionatorio previsto dal Legislatore in caso di impiego di lavoratori irregolari, ovvero di lavoratori più comunemente definiti "in nero".
L'apparato sanzionatorio ha subito notevoli modifiche a partire dalla formulazione della prima disposizione ex DL 73/2002 fino alle recenti modifiche apportate dal Decreto "Salva Italia" D.L. 145/2013 che ha previsto un incremento delle sanzioni amministrative in caso di impiego di lavoratori in nero.
Prima di procedere alla trattazione relativa alle sanzioni previste, occorre definire il concetto di LAVORO NERO, ovvero quali sono le condizioni che lo identificano e chi sono i soggetti sottoposti all'apparato sanzionatorio vigente ex L. 183/2010 (Collegato Lavoro)

Nella prima definizione di lavoro nero, quindi a partire dal DL 73/2002 fino all'entrata in vigore del Collegato Lavoro, poteva definirsi lavoratore in nero il soggetto che non risultasse iscritto sul libro matricola (successivamente sul Libro Unico del Lavoro) quindi che .
In termini di definizione di lavoro sommerso opera una grande trasformazione il Collegato Lavoro che modifica tale definizione.
A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 183/2010 presupposto di applicazione della maxisanzione diviene non semplicemente il mancato rispetto degli adempimenti in materia di iscrizione del lavoratore a LUL o mancato invio dell'UNILAV di assunzione, ma l'effettiva intenzione di "nascondere" il rapporto di lavoro agli enti previdenziali e assicurativi.
Dopo aver introdotto alla definizione e identificazione di "lavoro nero" procediamo nell'excursus normativo che ha visto l'evoluzione sanzionatoria dell'illecito.

  1. Decreto Legge 73/2002: Il lavoro sommerso è riconosciuto anche semplicemente sulla base della mancata annotazione del lavoratore sul Libro Matricola (ora LUL). La presunzione di lavoro sommerso, in caso di ispezione, decorreva a partire dal 01 gennaio dell'anno in cui emergeva l'illecito. Il regime sanzionatorio prevedeva una sanzione puramente amministrativa compresa tra un minimo del 200% ad un massimo del 400% della retribuzione del lavoratore. La sanzione era emanata e riscossa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
  2. Decreto Visco Bersani (2006): Il regime sanzionatorio passa di competenza del Ministero del Lavoro con una completa rivisitazione della natura della sanzione inflitta che viene suddivisa in una parte a titolo di quota fissa (sanzione amministrativa) e una parte in funzione del periodo durante il quale si è protratto l'illecito. Ovvero il datore di lavoro che utilizzava lavoratori in nero veniva sanzionato con una c.d. maxisanzione da un minimo di 1500 a un massimo di 12000 euro oltre a 150 euro per ciascuna di giornata in nero. 
  3. Collegato Lavoro(L. 183/2010): Il Collegato Lavoro apporta un notevole cambiamento all'istituto della sanzionabilità del lavoro sommerso partendo da una ridefinizione concettuale di lavoratore in nero. Infatti, con l'entrata in vigore del Collegato Lavoro, il criterio per l'identificazione del lavoro sommerso si basa non più sul semplice inadempimento formale di rilevazione del prestatore di lavoro dalle scritture obbligatorie del lavoro, quanto dalla volontà di nasconderlo alla conoscenza degli Enti previdenziali e Assicurativi . Quindi, se ad esempio, in sede di ispezione, fosse rilevato un lavoratore per il quale non era stata inviata la preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione, però il datore di lavoro ha correttamente provveduto a effettuare la denuncia delle retribuzioni e contributi previdenziali dovuti (UNIEMENS) mostrando quindi la buona fede nel non voler nascondere il lavoratore, in questo caso verrebbero a mancare i presupposti per l'applicazione della masìxisanzione per lavoro nero mentre verrebbe assoggettato, su diffida a regolarizzare, al solo regime sanzionatorio previsto per il ritardato adempimento dell'invio UNILAV entro i termini prescritti. Altra grande novità introdotta dal Collegato Lavoro in termini di lavoro nero è il riconoscimento di una nuova tipologia di lavoro sommerso, ovvero lavoro nero parziale.
  • TOTAL BLACK: quando le prestazioni di lavoro sommerso rilevate al momento dell'ispezione traggono origine già da un periodo antecedente all'accertamento; regime sanzionatorio pieno con diffida a regolarizzare il lavoratore e applicazione di sanzione pecuniaria da 1500 a 12000 euro (in caso si ottemperi alla diffida ammesso il pagamento del minimo edittale ) oltre 150 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare (che in regime di diffida viene ridotto a 1/4 ovvero 37,50 euro). Nel caso il numero totale dei lavoratori in nero superi il 20% del totale dei lavoratori regolarmente assunti viene emanato anche un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quale ulteriore regime sanzionatorio in diffida alla regolarizzazione delle irregolarità (la sospensione non opera nel caso il lavoratore in nero sia l'unico prestatore di lavoro in azienda)
  • LAVORO NERO ATTENUATO:(o lavoro nero attenuato) quando vengono rilevate situazioni di lavoro sommerso pregresso su lavoratori che, al momento dell'ispezione, risultano regolarmente assunti. In questo caso opera la cosiddetta diffida ora per allora e un  regime sanzionatorio attenuato con diffida a regolarizzare il lavoratore e applicazione di sanzione pecuniaria da 1000 a 8000 euro (in caso si ottemperi alla diffida ammesso il pagamento del minimo edittale ) oltre 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare 
Il Collegato Lavoro delinea quindi una nuova e più marcata definizione dell'applicabilità della maxisanzione ai SOLI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, escludendo dall'alveo di sanzionabilità i rapporti di lavoro pubblici e  domestici
Un ultimo cambiamento è stato apportato dal D.L. 145/2013 c.d. "Decreto Salva Italia" con cui il Legislatore, al fini di sfiduciare i datori di lavoro a ricorrere al lavoro irregolare, ha previsto un'inasprimento delle sanzioni in termini di illeciti riguardanti lavoro nero e irregolarità relative al mancato rispetto delle disposizioni su orario di lavoro e riposi.
In merito al lavoro sommerso due sono i cambiamenti:

  1. Innalzamento del 30% delle sanzioni fisse e giornaliere;
  2. Viene reso inapplicabile l'istituto della diffida ad adempiere per il lavoro nero e pertanto la sanzione minima applicabile a partire dal 22/02/2014 viene rilevata nell'ammontare di 1/4 del massimo della quota fissa e 1/3 di quella giornaliera di 195 euro (65 euro)

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