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Adempimenti e procedura in termini di Fatturazione Elettronica alla P.A.

Articolo di Bruno Dott. Olivieri

Come molti avranno avuto modo di sentire e leggere, a decorrere dallo scorso 6 Giugno 2014 si è reso vigente l'obbligo emettere fatture nei confronti delle amministrazioni dello stato esclusivamente in forma elettronica.

Questa disposizione viene resa operativa ai fini di una informatizzazione, quindi di una maggiore e più tempestiva acquisizione, di informazioni riguardanti la Spesa Pubblica.

La disposizione riguardo l'utilizzo di un canale telematico per la trasmissione dei documenti fiscali tra operatori del settore privato e la Pubblica Amministrazione, oltre che tra soggetti della Pubblica Amministrazione stessa, risale alla Legge Finanziaria del 2008 ma solo il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha reso effettivamente vigente l'obbligo.

A decorrere dal 6 Giugno l'obbligo della fatturazione elettronica non è scattata nei confronti dell'Amministrazione Pubblica nel suo complesso ma solo nei confronti di alcuni Enti (tra cui INPS, INAIL e altri Enti assicurativi e previdenziali) per estendersi a tutta la P.A. a decorrere dal 31/03/2015, data dalla quale chiunque avrà effettuato prestazioni o ceduto beni alla P.A. dovrà fatturare secondo le modalità che di seguito delineerò.

In buona sostanza, la fatturazione elettronica nei confronti dell'Amministrazione Pubblica deve avvenire:
  1. Attraverso la predisposizione di un file XML predisposto secondo il modello Ministeriale e contenente tutte le informazioni necessarie richieste secondo le istruzioni di compilazione e identificazione delle informazioni richieste;
  2. Inviando il suddetto file all'Ufficio di riferimento attraverso il Sistema di Interscambio, un apposito canale telematico dedicato alla gestione completa della verifica, trasmissione e monitoraggio della fattura elettronica. L'invio verrà effettuato per mezzo della persona fisica che il sistema Sogei rileva abilitato per effettuare la trasmissione, ovvero il titolare della ditta individuale/professionista, amministratore di società (con la facoltà di questi soggetti di nominare a sua volta degli "incaricati" alla gestione del proprio profilo sull'SdI);
  3. Adempiendo agli obblighi previsti dal Legislatore in merito alla conservazione dei documenti elettronici trasmessi. Il file inviato elettronicamente dev'essere conservato in un archivio per 10 anni apponendo sullo stesso la "Marca Temporale" a titolo di certificato sulla data e ora certa della generazione del file.