Articolo di Bruno Dott. Olivieri
Emettiamo la presente nota a specificare quanto previsto dalla vigente normativa in merito di Fatturazione Elettronica per i soggetti e le operazioni assoggettate all'obbligo dell'imposta di bollo.
Ricordiamo che la marca da bollo da 2 euro va inserita per fatture eccedenti i 77,47 euro e nel caso vengano emesse:
- da soggetti “minimi” ex DL 98/2011
- in alcune operazioni ex art. 8 c), 8 bis e 9 d.p.r. 633/1972;
- operazioni esenti ex art. 10, escluse ex art. 15 e fuori campo Iva
Nel caso in esame l'assolvimento dell'imposta di bollo va assunta in "modo virtuale" secondo le indicazioni in merito dell'Amministrazione Finanziaria che prevedono una preventiva richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
Ai fini della compilazione della fattura elettronica e della generazione del file XML, è necessario riportare gli estremi della normativa di riferimento, riportando nel campo “NumeroBollo” la seguente dicitura “DM-17-GIU-2014”.
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