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Fatturazione elettronica e Imposta di bollo


Articolo di Bruno Dott. Olivieri

Emettiamo la presente nota a specificare quanto previsto dalla vigente normativa in merito di Fatturazione Elettronica per i soggetti e le operazioni assoggettate all'obbligo dell'imposta di bollo.
Ricordiamo che la marca da bollo da 2 euro va inserita per fatture eccedenti i 77,47 euro e nel caso vengano emesse:

  1. da soggetti “minimi” ex DL 98/2011
  2. in alcune operazioni ex art. 8 c), 8 bis e 9 d.p.r. 633/1972;
  3. operazioni esenti ex art. 10, escluse ex art. 15 e fuori campo Iva


Nel caso in esame l'assolvimento dell'imposta di bollo va assunta in "modo virtuale" secondo le indicazioni in merito dell'Amministrazione Finanziaria che prevedono una preventiva richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate. 

Per quanto attiene al versamento, l’imposta di bollo va assolta in modo virtuale con pagamento con modello F24  e con saldo a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, secondo quanto disposto dal DM del 17/06/2014 all'art. 6 comma 2.

2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

Ai fini della compilazione della fattura elettronica e della generazione del file XML, è necessario riportare gli estremi della normativa di riferimento, riportando nel campo “NumeroBollo” la seguente dicitura  “DM-17-GIU-2014”.

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