La gestione del distacco del lavoratore italiano all’estero prevede adempimenti e trattamento previdenziale e assicurativo differente a seconda che la sede dell’utilizzatore in cui lo stesso sia inviato sia:
➢ PAESE U.E.
In questo caso il lavoratore interessato continuerà ad essere assoggettato allo stesso trattamento assicurativo, previdenziale e fiscale del Paese d’origine.
Gli adempimenti cui sarà assoggettato il distaccante saranno:
1. Richiedere il CERTIFICATO DI DISTACCO presso la sede INPS di competenza al fine di certificare le coperture assicurative cui dev’essere ugualmente assoggettato
2. Invio dell’UNILAV di Distacco
Le norme comunitarie prevedono una durata normale di distacco pari a 12 mesi che può essere prorogata facendone specifica richiesta all’INPS.
➢ PAESE EXTRA UE CONVENZIONATO
con cui sono stipulati accordi di sicurezza sociale.
Vigono le stesse regole che per il distacco in paesi UE con la sola differenza che la durata del distacco è definito dalle Convenzioni Bilaterali che prevedono una durata che va solitamente dai 6 mesi ad un massimo di 36 con la possibilità di prorogarlo inviando apposita richiesta all’INPS competente dove ha sede il distaccante oltre che al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
➢ PAESE EXTRA UE NON CONVENZIONATO
trattasi del caso in cui il lavoratore dipendente presso azienda con sede in Italia venga inviato ad espletare le proprie prestazioni presso un utilizzatore con sede in paese extra UE con i quali non sia stata stipulata convenzione per la sicurezza sociale.
In questo caso, il lavoratore sarà assoggettato ad un trattamento assicurativo, previdenziale e fiscale calcolato sulla base della c.d. Retribuzione Convenzionale al fine di garantire la copertura minimale. Il lavoratore avrà poi la possibilità di integrare tale contributo con dei versamenti volontari.
In relazione agli adempimenti, il datore di lavoro deve provvedere a
1. Chiedere un’autorizzazione al Ministero del Lavoro e al Ministero degli Affari Esteri
2. Non è obbligato all’invio dell’UNILAV di distacco.
Per quanto attiene il trattamento fiscale dei redditi percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia che maturano reddito all’estero nei Paesi con convenzione dell’Agenzia delle Entrate, anche qui bisogna fare una distinzione riguardo al periodo di durata del soggiorno all’estero.
1. Durata fino a 183 giorni nell’arco di 12 mesi , in questo caso il reddito effettivamente prodotto verrà assoggettato alla tassazione ordinaria prevista in Italia;
2. Durata superiore a 183 giorni il reddito verrà tassato, oltre che nel paese di estero in cui sta svolgendo la prestazione, anche nel Italia.
In Italia l’azienda distaccante applicherà una tassazione non sul reddito effettivamente erogato ma sulla base delle c.d. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI.
Il lavoratore potrà successivamente recuperare la doppia imposizione con l’emersione di un credito che diventerà effettivo solo quando nel paese estero le imposte diventano definitive
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