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Responsabilità dell'Amministratore cessato per i debiti verso l'INPS

Con quest'ultima interpretazione, la Suprema Corte sottolinea una nuova linea di confine delle responsabilità penali che il legislatore pone in capo alla figura del responsabile legale di società in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate in capo ai lavoratori dipendenti.

La sentenza n. 45019 dello scorso 30 ottobre 2014, nello specifico, approfondisce il caso di notifica della diffida da parte dell'INPS all'Amministratore che, al momento della ritenuta, era soggetto responsabile alla trattenuta e versamento ma che, al momento di ricezione dello stesso atto, risulta cessato dalla sua carica di responsabile legale della società.

In questo specifico caso, seppur il Legislatore rivendica una responsabilità  penale in capo al soggetto che ha maturato l'omissione, la Suprema Corte ha invece interpretato diversamente il caso affermando un'invalidità della notifica dell’avviso di accertamento in quanto il soggetto destinatario dell'avviso (amministratore cessato) al momento del ricevimento della diffida, non essendo più in carica e quindi non avendo più alcun potere nella società, non potrebbe agire in forza della "causa di non punibilità" , versando gli importi entro tre mesi dalla scadenza originaria  (ai sensi dell'articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, del Dl 463 del 1983 )

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