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Le collaborazioni occasionali e prestazioni autonome occasionali: quali differenze?

Così tanto utilizzate, spesso ne sentiamo parlare e altrettanto spesso vengono confuse tra di loro.

Anche se apparentemente potrebbero "suonare" la stessa cosa,  le collaborazioni occasionalie le prestazioni autonome occasionali, seppur entrambe rientrano nell'alveo delle prestazioni rese senza il principio della continuità e in ragione di una prestazione che ha il carattere di una durata limitata e di un potenziale di guadagno entro certi limiti, presentano differenze sostanziali.

Ma analizziamoli nello specifico per comprenderne le differenze.

Le Collaborazioni Occasionali (alias Mini CoCoCo) costituiscono una variante delle collaborazioni a progetto che da quest'ultime si distingue, da definizione, in ragione della occasionalità.
In ragione di questa sporadicità della prestazione, la collaborazione a progetto, venendo meno di uno dei requisiti che è quello della continuità, ne deriva la Collaborazione Occasionale.
Rimangono, tuttavia, preservati i requisiti della coordinazione e della prevalente personalità della prestazione.

Le Prestazioni Autonome Occasionali costituiscono, invece, fattispecie a se stante che si concretizza come variante del lavoro autonomo, legati ai stessi principi ex art. 2222 c.c., dall'autonomia della prestazione, all'autonoma organizzazione della prestazione e utilizzo di strumenti propri, rischio d'impresa a carico del prestatore d'opera. Anche in questo caso la differenza tra le due fattispecie è la sporadicità della prestazione resa, in contrapposizione alla continuità dell'attività di lavoro autonomo resa da soggetto titolare di partita iva.


Oltre questa differenza di carattere sostanziale, le collaborazioni occasionali si distinguono da dalle prestazioni autonome occasionali anche per aspetti di tipo fiscale e previdenziale/assicurativo.

Da un punto di vista fiscale:

  • Collaborazioni Occasionali  rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986. Scattano in capo al committente, in questo caso, tutti quegli oneri fiscali, di tipo formale e sostanziale, inerenti a un normale rapporto di tipo parasubordinato (cedolino paga, Modello Cud, Modello 770);
  • Prestazioni autonome Occasionali rientrano tra i c.d. Redditi diversi assoggettati a ritenuta d'acconto 20% trattenuta e versata dal sostituto d'imposta all'atto del pagamento del compenso. Da un punto di vista formale, in questo caso non sono previsti adempimenti da parte del sostituto d'imposta, se non il rilascio della certificazione delle ritenute operate, e spetterà al prestatore emettere una ricevuta per il saldo delle competenze
Da un punto di vista contributivo
  • Collaborazioni Occasionali  I compensi erogati devono essere integralmente assoggettati a contribuzione alla Gestione separata e all'assicurazione sugli infortuni INAIL, alla stregua delle collaborazioni a progetto ;
  • Prestazioni autonome Occasionali sono assoggettai all'obbligo di versamento alla gestione Separata per la sola parte eccedente i 5000 euro. Tale franchigia di 5.000,00 si applica considerando i compensi percepiti da tutti i committenti nel corso dell’anno solare.

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