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I ricorsi e accessi ispettivi in materia lavoro

Introduciamo all'argomento del presente articolo delineando gli aspetti salienti del procedimento ispettivo in materia lavoro.
Con procedimento ispettivo si intende l'insieme di operazioni messe in atto dai soggetti delegati a effettuare operazioni di controllo in materia lavoro per istanza del lavoratore (denuncia spontanea dell'illecito) o per iniziativa degli organi preposti al controllo.
Il procedimento ispettivo si compone di tre fasi fondamentali che sono l'accesso, l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento.

Nella prima fase il personale preposto esegue l'accesso nei luoghi di lavoro, qualificandosi ed esponendo al datore di lavoro i diritti cui può avvalersi in sede di ispezione (possibilità di farsi assistere dal proprio Consulente del Lavoro).

In fase di accesso gli ispettori rilevano ogni situazione o evento utile a rilevare eventuali illeciti, anche attraverso un interrogatorio individuale con i lavoratori rinvenuti sul luogo di lavoro, verificando la documentazione attestante l'eventuale adempimento in termini di Comunicazioni Obbligatorie e annotazione sul LUL.

Tutte queste informazioni vengono raccolte e riportate sul Verbale di Primo Accesso che si configura quale strumento di valutazione per la fase successiva in cui, analizzata la situazione rinvenuta sul luogo di lavoro, gli ispettori procedono a verificare se emergono eventuali illeciti o meno.
In caso non emergano illeciti il procedimento si conclude.
Nel caso emergano degli illeciti, anche a seguito della documentazione prodotta dal datore di lavoro, viene redatto il Verbale Ispettivo che viene notificato al datore di lavoro; in questo verbale viene dettagliato l'illecito rilevato che, in base alla sua natura che determinerà un regime sanzionatorio diverso:


  1. Irregolarità sanabili: viene emesso un provvedimento di diffida a regolarizzare l'irregolarità entro il termine di 30  giorni dalla notifica  del verbale e nei successivi 15 (dalla data di regolarizzazione) versare l'ammenda amministrativa "minima" prevista. Qualora emergano degli illeciti precedenti che al momento dell'ispezione risultano sanati verrà emessa una "diffida ora per allora" per la quale, entro il termine di 15 giorni, il datore di lavoro dovrà versare la sanzione amministrativa minima prevista per la chiusura dell'illecito stesso (il mancato pagamento in diffida produce la trasformazione dell'irregolarità in illecito amministrativo il cui termine di pagamento diviene di 45 gg+60 gg dalla notifica del verbale).;
  2. Irregolarità non sanabili: viene emesso un provvedimento di illecito amministrativo che, sanato entro i termini prescritti di 60 giorni dalla notifica con il versamento delle sanzioni amministrative prescritte "ridotte" (pari al doppio del minimo o un terzo del massimo in base a quella più bassa) che determinerà la sanabilità dell'irregolarità e la chiusura del procedimento ispettivo
  3. irregolarità di rilevanza penale: viene emesso un provvedimento di illecito amministrativo oltre che viene aperta una procedura presso la Procura della Repubblica per l'avvio di un procedimento penale.
Se nella fase di istruttoria emergano degli elementi che identificano dei crediti patrimoniali a favore dei lavoratori, al datore di lavoro, unitamente alla diffida o notifica dell'illecito, verrà notificato un ulteriore provvedimento detto "Diffida Accertativa" a fronte della quale potrà pagare (in unica soluzione) oppure opporsi o accordarsi per una rateazione a fronte di avvio di Conciliazione Monocratica da parte dell'organo ispettivo
Avverso al Verbale Unico Ispettivo in datore di lavoro può opporsi allo stesso presentando, entro 30 giorni dalla notifica del verbale:

  1. Ricorso al Comitato Regionale del Lavoro per questioni afferenti la qualificazione o la sussistenza dei rapporti di lavoro eventualmente rivendicati in fase ispettiva. Questo Organo emetterà un responso con degli effetti irreversibili.
  2. Presentazione di memorie difensive presso la DTL, avverse al verbale e con la possibilità di audizione del datore di lavoro a esporre le proprie motivazioni personalmente
  3. Ricorso al Direttore Regionale del Lavoro per tutti i contenzioni inerenti vizi procedurali contestati in fase di ispezione o eventuali contestazioni i merito alle motivazioni addotte dagli organi di ispezione all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori.
  4. Ricorso in sede giudiziaria.
In caso il datore di lavoro non ottemperi al pagamento delle sanzioni da illecito amministrativo ovvero non abbia provveduto a presentare ricorso presso le sedi competenti, sarà assoggettato a un ingiunzione di pagamento (con le sanzioni massime); pagando potrà chiudere il procedimento ispettivo.


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